
Centro
Sportivo Italiano
Generali S.p.A.
ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO TERZI
(R.C.T.)
Anno 2005 / 06
ASSICURAZIONI
GENERALI spa
La copertura assicurativa con ogni
singolo associata decorre dal giorno di vidimazione della tessera o del modulo
di richiesta tesseramento (modello “2 T”);
Le garanzie previste nella polizza si
intendono operanti e valide per tutte le manifestazioni sportive e gare, a cui
i tesserati CSI intendano partecipare, comprese quelle organizzate da altri
enti in collaborazione e/o in accordo con
CSI contemplate nei calendari sportivi del CSI;
E’ fatta salva per il CSI Presidenza
Nazionale la facoltà di avere informazioni in ordine alla posizione di ciascuna
pratica infortunistica;
L’elenco riportante il numero
effettivo dei tesserati relativi ad ogni anno assicurato, sarà fornito dal
contraente CSI alla compagnia entro il 21/12.
Fermo il resto
Vengono
riportate integralmente le due convenzioni assicurative relative al ramo
infortuni (polizza n° 222296116) ed al ramo RCT (polizza n° 222296117),
stipulate con la Compagnia Assicurazioni Generali S.p.A. per i tesserati
ordinari del CSI (atleti e non atleti ad eccezione dei Circoli Culturali
e Sportivi in Parrocchia e dei Circoli Culturali Sportivi Studenteschi
per i quali è stipulata una apposita convenzione infortuni relativa solo a
invalidità permanente e morte, oltre che di R.C.T., pubblicata nell’apposito
spazio “Circolo culturale sportivo in parrocchia” del sito
www.csi-net.it). I termini di copertura
previsti in tali polizze sono validi per tutti
i tesserati dell’anno sportivo 2005/2006. Si precisa che le spese
mediche sostenute a seguito di
infortunio saranno rimborsate indipendentemente dalla invalidità permanente, ma
con una franchigia di Euro 200,00 sulle spese mediche effettivamente
sostenute.
Le
voci relative al risarcimento a seguito di infortunio riguardano esclusivamente:
-
la
morte € 61.975,00
-
l’invalidità permanente con la franchigia assoluta del 5% e
fino ad un importo massimo di
€. 51.646,00;
-
le
spese mediche con franchigia di € 200,00 fino ad un massimo di €. 2.582,00
-
la
diaria da ricovero € 25,82 al giorno con esclusione dei primi due giorni e per
un massimo di 60 giorni.
Inoltre
va ricordato che :
-
le
cure (comprese fasciature, steccature ed ingessature), i medicinali, i
trattamenti fisioterapici e rieducativi sono
tutti risarcibili solo se prescritti da un medico del servizio
sanitario nazionale, dalla ASL o da un ospedale; in particolare le spese
relative alla fisioterapia saranno rimborsate solo se rese necessarie da intervento chirurgico o da lesioni ossee
a seguito di infortunio;
-
non è indennizzabile l’invalidità temporanea e l’ingessatura;
-
la
denuncia di infortunio (o di RCT) redatta sull’apposito modulo dovrà essere
inviata a mezzo raccomandata direttamente dall’infortunato (o dal danneggiante-assicurato in caso di RCT) entro 45 giorni
dall’evento o dal momento in cui l’assicurato o gli aventi diritto ne abbiano
avuto possibilità, rispettivamente: la denuncia di infortunio al GGL
CLIM Casella Postale 10012 – 20120 Milano (tel. 02/67398700)
; quella di RCT a Generali Assicurazioni SPA Via Arenula n. 41 –
00186 Roma (tel. 06/6893800 fax 06/6893802).
Nella denuncia occorre riportare il proprio recapito telefonico. Dalla
cessazione delle cure mediche l’assicurato dovrà presentare alla compagnia il
certificato di guarigione;
-
il
massimale della RCT è pari ad € 1.549.000,00;
-
il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un
anno (qualora entro tale termine una pratica non venga liquidata con la
proposta di risarcimento, l’interessato deve tenerla in vita inviando
direttamente alla compagnia assicuratrice una raccomandata per l’interruzione
dei termini di prescrizione).
Il testo
è relativo alla polizza – RCT e risulta anche questo composto da una prima
pagina con alcune precisazioni sull’interpretazione della polizza, seguito
dalle condizioni particolari ed infine dalle condizioni generali, le quali sono
valide solo
se richiamate dalle condizioni particolari dattiloscritte, che prevalgono su di esse.
Si
riporta, infine, il modello di denuncia infortunio e RCT che potrà essere
utilizzato per l’inoltro, della domanda di risarcimento dei danni, da parte
dell’atleta infortunato o dell’assicurato.
CONDIZIONI PARTICOLARI DATTILOSCRITTE
A termini delle condizioni generali di assicurazione
della su indicata polizza — fatte salve le deroghe e modifiche di cui ai punti
seguenti — la infrascritta Società assicura contro gli infortuni, come definiti
all’art. 1.01) delle condizioni particolari di assicurazione, tutti i tesserati
del CENTRO SPORTIVO ITALIANO, intendendosi per tali i titolari della tessera,
numerata e datata del CENTRO SPORTIVO ITALIANO. Detta tessera, che è il titolo
che costituisce diritto alla presente garanzia assicurativa, verrà rilasciata a
cura del CENTRO SPORTIVO ITALIANO a mezzo dei suoi organi periferici ( Comitati
Regionali, Provinciali. Territoriali, Società Affiliate), da questo
specificatamente autorizzati attraverso le forme organizzative che ritiene di
adottare.
Il rapporto assicurativo e la relativa copertura a
favore di ogni singolo associato decorre dal giorno della data trascritta sulla
tessera fino al termine della stagione sportiva e comunque fino ad un massimo
di 365 giorni.
Per gli assicurati associati con tessera AR (Attività
Ricreativa), la garanzia vale per la durata delle manifestazioni cui si
riferiscono anche se terminano oltre la scadenza contrattuale e purché siano
iniziate prima di dette scadenze.
L’assicurazione di cui al presente contratto viene
prestata per gli infortuni, a termine di polizza, subiti:
a) durante la pratica di tutti gli sport promossi dal
CENTRO SPORTIVO ITALIANO e relativi allenamenti e prove, anche se effettuate a
titolo di preparazione personale;
b) durante la partecipazione alle attività associative,
ricreative, sportive ricreative formative turistiche e culturali in genere organizzate
e/o promosse dall’associazione.
L’assicurazione è estesa ai viaggi e ai trasferimenti
effettuati a piedi o con normali mezzi di trasporto pubblici o da noleggio
(esclusi aerei) e decorre da quando il tesserato lascia la sua residenza
abituale e cessa al momento in cui vi rientra.
Sono compresi inoltre gli infortuni sportivi dai quali
il tesserato venisse colpito durante le soste nelle località intermedie del
viaggio, durante il soggiorno nel luogo di destinazione e durante gli eventuali
trasferimenti tra più località; il tutto purché reso necessario dalla
partecipazione alla manifestazione e/o attività per le quali è prestata la
garanzia.
Per gli arbitri, i giudici di gara e gli ausiliari
sportivi, il viaggio per l’espletamento degli incarichi loro affidati può
essere effettuato anche con normali mezzi di trasporto privati (esclusi aerei).
La
copertura assicurativa sarà operante oltre la scadenza del 01/07/2006 per le
attività iniziate prima di tale data.
TESSERATI
DISABILI
I tesserati CSI
non vedenti, handicappati e disabili in genere, purché il loro numero non
superi l’1% del totale di tutti i tesserati, usufruiranno per gli infortuni
personali delle stesse garanzie assicurative previste dalla vigente convenzione
per i tesserati normodotati.
SOMME
ASSICURATE
Ciascuna persona si intende assicurata per le seguenti
prestazioni:
TESSERATI
€
61.975,00 in caso di Morte
fino a € 51.646,00 in caso di Invalidità Permanente
fino a € 2.582,00 per Rimborso
Spese Sanitarie
€ 25.82 per Indennità Giornaliera in
caso di Ricovero
MANIFESTAZIONI
FREE SPORT
€ 51.646.00 in caso di Morte
fino a € 61 .975,00 in Caso di Invalidità Permanente
ACQUATICITA’
(da zero a tre anni)
€
10.329,00 in caso di Morte
fino a € 25.823,00 in caso di Invalidità Permanente
fino a € 1.033,00 per Rimborso
Spese Sanitarie
Si intende richiamata ed operante la condizione
particolare 8-Adozione della tabella di legge.
A deroga dell’art. 1.12 delle
condizioni generali di assicurazione, da intendersi contestualmente abrogato,
sulla somma assicurata per invalidità permanente opera una franchigia assoluta
del 5%. Pertanto, si conviene che non si fa luogo ad indennizzo
per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% della
totale; se invece la percentuale di invalidità permanente supera il 5% della
totale, viene corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente detta
percentuale.
Nel caso in cui l’invalidità
permanente sia di grado superiore al 25% della totale, la Società
liquida l’indennità senza deduzione di alcuna franchigia.
A parziale deroga di quanto
disposto dall’art.1.15 delle condizioni generali di assicurazione l’indennità
in caso di ricovero viene corrisposta a partire dal terzo successivo a quello
computabile a termini del suddetto articolo e per un periodo massimo di 60
giorni.
Per ogni infortunio
indennizzabile a termini di polizza la Società assicura il rimborso delle spese
entro il massimale prescritto per:
-
gli accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici)
- le cure
(comprese fasciature, steccature e ingessature), i medicinali, i trattamenti
fisioterapici e rieducativi risarcibili esclusivamente se prescritti da A.S.L.
resi necessari da intervento chirurgico o che riguardino lesioni ossee a
seguito di infortunio, nonché le cure termali (escluse in ogni caso le spese di
natura alberghiera);
- gli onorari dei medici nonché in caso di intervento
chirurgico, dei chirurghi e dell’équipe
operatoria;
- l’uso della sala operatoria e il materiale di
intervento;
- le rette di
degenza in ospedali e clinica;
- i ticket sanitari in genere;
-
il trasporto dell’Assicurato o in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa
effettuato con ambulanza.
E’ invece
escluso il rimborso delle spese per acquisto o noleggio di apparecchi
ortopedici, protesi di qualsiasi genere (salvo che siano applicate durante
l’eventuale intervento chirurgico) e di carrozzelle ortopediche.
Qualora
l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la garanzia vale per
le eventuali spese o eccedenze di spesa rimaste a suo carico.
La Società
effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa
in originale. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata.
MASSIMO
CATASTROFALE PER UNICO EVENTO
Nel caso di
infortunio che colpisse contemporaneamente più persone assicurate in
conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo complessivo a carico della
Società non potrà comunque superare l’importo di € 2.582.285,00. Qualora le
indennità liquidabili ai sensi della polizza eccedessero nel loro complesso
tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.
PERSONE NON
ASSICURABILI
A parziale deroga dell’art. 1.03 delle
condizioni generali di assicurazione:
1) non sono assicurabili le persone affette
da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi
organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
L’assicurazione cessa con il loro
manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall’art. 1898 del Codice Civile:
2) il limite di età viene elevato a 90
anni, con l’intesa che:
- per le persone di età superiore a
70 anni e fino a 75 anni gli indennizzi dovuti vengono ridotti di 1/3;
- per le
persone di età superiore a 75 anni e fino a 90 anni gli indennizzi
dovuti vengono ridotti di 2/3.
ESTENSIONE Dl
GARANZIA — ESCLUSIONI
A parziale deroga dell’art. 1.02
delle condizioni generali di
assicurazione e di quanto previsto dalle condizioni aggiuntive:
- sono compresi in garanzia anche le lesioni ( esclusi
gli infarti e le ernie) determinate da sforzi;
- sono esclusi dall’assicurazione:
-
gli infortuni derivanti dalla guida ed uso di mezzi di
locomozione aerei e subacquei;
-
gli infortuni derivanti dalla guida di veicoli (fatta
eccezione per gli arbitri e giudici di gara) natanti a motore;
-
gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e
gare ( e relative prove o allenamenti)
comportanti l‘uso di veicoli o natanti a motore, con esclusioni delle
manifestazioni di motoraduni, autoraduni e motocross purché previste dai
calendari delle attività dell’Associazione;
-
gli infortuni derivanti da inondazioni ed eruzioni
vulcaniche;
-
gli infortuni derivanti da guerra ed insurrezione, salvo
quanto in appresso indicato;
-
gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di
psicofarmaci non a scopo terapeutico,
dall’uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
-
gli infortuni che siano la conseguenza di proprie azioni
delittuose;
-
le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del
nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione
artificiale di particelle atomiche;
-
le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti
non resi necessari da infortunio;
-
gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.
STATO DI
GUERRA E DI INSURREZIONE
A parziale deroga di quanto
precedentemente previsto, la garanzia si intende estesa agli infortuni
derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione
per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto
l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si
trova all’estero in un paese sino ad allora in pace. Sono comunque esclusi
dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpissero
l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città
del Vaticano e della Repubblica di San Marino. La presente estensione non opera
in caso di infortuni aeronautici e per coloro che prestano il servizio
militare.
DENUNCIA
DELL’INFORTUNIO
Ad integrazione dell’art. l.08 delle
condizioni generali di assicurazione, si precisa che:
-la denuncia dell’infortunio deve essere corredata
anche da fotocopia della tessera associativa e da tutte le notizie inerenti alla posizione
associativa dell’Assicurato,
-la denuncia
dell’infortunio deve essere fatta entro 5 giorni dall’infortunio o dal momento
in cui l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità,
comunque, nei 45 giorni successivi all’infortunio;
-dalla
cessazione delle cure mediche l’Assicurato dovrà presentare alla Società li
certificato di guarigione, anche se non richiestogli. Nel caso che dalle
lesioni di infortunio residui invalidità permanente, l’Assicurato avrà cura che
il medico estensore del predetto certificato definitivo descriva
dettagliatamente la natura ed il carattere dei postumi residuati dalla lesione.
In base a tale certificato, la Società, se del caso è trascorso il necessario
periodo dì stabilizzazione dei postumi, provvederà a sottoporre l’Assicurato ad
accertamento medico fiduciario, al fine di stabilire definitivamente
l’esistenza e l’entità dell’Invalidità permanente oggetto di indennizzo.
-le spese relative alle certificazioni sono a carico
dell’Assicurato
ESONERO
DENUNCIA GENERALITA’
La Contraente è esonerata
dall’obbligo di denunciare le generalità delle persone da ritenersi assicurate.
Per l’identificazione delle medesime si fa riferimento alle tessere rilasciate
dalla Contraente e ai registri ufficiali tenuti dalla Contraente stessa,
documenti che quest’ultima si obbliga ad esibire in qualsiasi momento alle
persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli.
Tali persone dovranno essere in
condizioni di assicurabilità a norma del relativo art. 1.03 delle condizioni
generali di assicurazione e di quanto sopra indicato.
ESONERO
DENUNCIA INFERMITA’
La Contraente è esonerata
dall’obbligo di denunciare le infermità di cui i singoli assicurati fossero
affetti o che dovessero in seguito sopravvenire (salvo che si tratti di
persone) trovantisi nelle condizioni fisiche di cui all’art. 1.03 delle condizioni generali di assicurazione o
da ritenersi, come tali, per regola non assicurabili), fermo restando il
disposto dell’articolo inerente ai criteri di indennizzabilità.
ESONERO
DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI
La contraente è esonerata
dall’obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli
assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio o per lo stesso rischio;
permane invece l’obbligo per la contraente di denunciare le altre eventuali
assicurazioni che la stessa avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo
a quello della presente polizza.
Per le
attività FREE SPORT,
La copertura assicurativa sarà valida
nei giorni previsti dal calendario delle manifestazioni, le eventuali modifiche
nelle date e nei luoghi di svolgimento ivi stabiliti dovranno essere
preventivamente comunicate per iscritto alla Società, anche a mezzo fax, almeno
24 ore prima della loro effettuazione. La decorrenza della copertura per ogni
manifestazione, se già denunciata avrà inizio dalla prima ora e terminerà alle
ore 24.00 del giorno previsto per il termine. Qualora tali dati non vengano
invece denunciati nei termini succitati, la garanzia decorre un’ora dopo il
ricevimento via fax della suddetta comunicazione.
fermo il resto
CONDIZIONI PARTICOLARI
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è estesa ai danni
provocati a terzi da tutti i tesserati CENTRO SPORTIVO ITALIANO (atleti e non
atleti, indipendentemente dal tipo di tessera), nonché da eventuali obiettori
di coscienza che collaborano con le strutture associative, anche se non
tesserati CENTRO SPORTIVO ITALIANO e ai partecipanti ed organizzatori delle
attività definite Free Sport.
La garanzia vale anche per i danni
causati a non tesserati ai CENTRO SPORTIVO ITALIANO che partecipano alle
attività organizzate dallo stesso Contraente, anche tramite le sue strutture
periferiche, oppure da quest’ultimo insieme ad altri Enti o Federazioni.
La presente assicurazione è
stipulata nella sua qualità di organizzatore anche per conto dei Consigli
Nazionali, Regionali, Provinciali e Circoscrizionali nonché delle società
sportive e circoli, affiliati o aderenti alla Contraente, resta convenuto che
la garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante da danni
provocati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose
da:
a) attività
sportiva, ricreativa, formativa e associativa in genere (compresi i relativi
allenamenti e l'organizzazione e gestione di manifestazioni e iniziative
sportive, ricreative culturali, e turistiche) nonché l’organizzazione e
gestioni di centri di ricreazione, riunioni, corsi in genere, campi scuola e simili,
il tutto compresi i relativi trasferimenti;
b) proprietà
e/o gestione di attrezzature, impianti sportivi e materiale necessario per lo
svolgimento dell’attività sportiva e associativa in genere, escluse tribune,
stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi e sferisteri;
c) proprietà
e conduzione dei locali ove hanno sede le varie strutture associative indicate
in premessa, nonché esercizio di distributori di bevande, bar e sale giochi ad
esse annessi, purché aperti ai soli soci tesserati.
ESTENSIONE DI TERZI
Sono considerati terzi tra di loro
i tesserati CENTRO SPORTIVO ITALIANO e i collaboratori in genere anche se non
tesserati, limitatamente alle lesioni a persone e per esborsi eccedenti la
garanzia infortuni e nei confronti delle strutture indicate nella premessa
della descrizione del rischio, nonché dei relativi dirigenti, istruttori e
giudici di gara, anche per loro responsabilità personale.
Non sono considerati terzi, fra di loro, i coniugi, i
genitori, i figli degli assicurati. Nonché qualsiasi altro parente od affine
con essi convivente ad accezione di quei casi riguardanti il danno alla persona
in cui, pur sussistendo i predetti rapporti, il danno stesso si sia verificato
durante l’effettivo svolgimento di una manifestazione o di un allenamento
sportivo ai quali partecipano contemporaneamente danneggiante o danneggiato.
La garanzia sì intende estesa al
rischio derivante dalla partecipazione a manifestazioni internazionali
svolgentesi in Europa e promosse e/o organizzate dal CENTRO SPORTIVO ITALIANO.
L’assicurazione prestata con la
presente polizza viene estesa anche alla manifestazione promossa dal Contraente
denominata Free Sport, limitate nel tempo, limitatamente ai giorni previsti dal
calendario delle manifestazioni stesse.
L’assicurazione non vale inoltre per
i danni:
- danni da furto
- da circolazione di mezzi di locomozione a
motore nonché da altri mezzi di locomozione non necessari allo svolgimento
dell’attività assicurata;
- da proprietà dei fabbricati fatta eccezione
di quelli indicati nella descrizione del rischio;
- danni a cose dovute a cedimento o franamento
del terreno se tali danni derivino da lavori che implichino sottomurature o
altre tecniche sostitutive;
- provocati a cose altrui derivanti da
incendio di cose dall’assicurato a da questi detenute;
- alle cose che vengono trasportate,
rimorchiate trainate, sollevate, caricate o scaricate.
- da gestione di spacci, mense, ristorante,
alberghi, case per ferie ed altri esercizi commerciali;
- alle cose avute in consegna e custodia ed
alle attrezzature ed impianti sportivi e non sportivi utilizzati per Io
svolgimento dell’attività.
La
garanzia di Responsabilità civile verso Terzi è prestata per tutti gli
assicurati (tesserati, società sportive, Consigli) fino alla concorrenza delle
seguenti somme:
€ 1.549.000.00
per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano
riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro
proprietà, ma con il limite:
€
1.549.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni
personali, e di:
€ 1.549.000,00 per danni a cose od
animali, anche se appartenenti a più persone.
Nell’eventualità che le somme
complessivamente assicurate eccedano gli importi sopra indicati, gli indennizzi
spettanti ad ogni assicurato in caso di sinistro sono ridotti con imputazione
proporzionale ai capitali assicurati per i singoli contratti.
La denuncia dell’incidente deve
essere inviata dall’assicurato alle Assicurazioni Generali, entro cinque
giorni dal fatto o dal giorno in cui l’assicurato o i suoi aventi causa ne
abbiano avuto la possibilità, e comunque entro 45 giorni dall’evento,
preceduta possibilmente da telegramma nei casi di sinistri mortali o di
notevole gravità.
La denuncia deve contenere la
narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati,
e, ove esistano, dei testimoni, nonché la data, il luogo e la causa del
sinistro.
L’assicurato deve poi far seguire nel
più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari
relativi al sinistro informando le Assicurazioni Generali di ogni eventuale
richiesta di terzi.
Le Assicurazioni Generali, a tal
riguardo si riservano il diritto di effettuare direttamente o tramite Ispettori
o Funzionari all’uopo delegati, ogni indagine od accertamento che ritenga di
dover disporre.
ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO TERZI
Nel testo la parola
“Società” designa la Società Assicurazioni Generali — “Assicurato” la persona
fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.
1. CONDIZIONI
GENERALI
a)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino a concorrenza
delle somme indicate in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo
di risarcimento (capitale, interessi o spese), quale civilmente responsabile ai
sensi di legge per more o lesioni personali (in seguito denominati danni
corporali) e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati,
involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale
verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare
all’Assicurato per danni imputabili a fatto doloso di persone addette alle
attività per le quali è prestata l’assicurazione e delle quali debba rispondere
ai sensi di legge.
b)
L’assicurazione vale anche, nell’ambito del limite per danni a cose,
anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali –
dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e
di servizi, purché conseguenti ad un sinistro risarcibile ai termini del
precedente comma.
1 - Non sono
considerati terzi:
a)
il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato
nonché qualsiasi altro parente od affine cori lui convivente;
b)
quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il
legale rappresentante; il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e
le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui al la lettera a);
c)
le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con
l’Assicurato, subiscano il danno in occasione dì lavoro o di servizio, i
lavoratori parasubordinati soggetti all’I.N.A.I.L. nonché tutti coloro che
indipendentemente dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno
in conseguenza della loro partecipazione manuale alle. attività cui si
riferisce l’assicurazione.
2 –
L’assicurazione non comprende i danni:
d)
a cose che 1’Assicurato detenga a qualsiasi titolo,
comprese le cose trasportate, rimorchiate o sollevate da qualsiasi mezzo, i
danni cagionati da furto o derivanti a cose altrui da incendio di cose
dell’Assicurato o che Io stesso detenga;
e)
di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi degli
articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile:
f)
a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante lo
svolgimento delle relative operazioni;
g)
cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in
vendita dopo la consegna a terzi;
h)
derivanti dalla proprietà di fabbricati ed ascensori;
i)
da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a
queste equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore
e da impiego di aeromobili;
j)
da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti
che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle
disposizioni in vigore
Sono esclusi dall’assicurazione i
danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di
apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in
relazione ai rischi assunti, si siano verificati in connessione con fenomeni di
trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione
artificiale di particelle atomiche.
Sono esclusi altresì
dall’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi i danni, di qualsiasi
natura e da qualunque causa determinati conseguenti a:
-
inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene o gassose;
-
inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque,
terreni o colture;
-
alterazioni od impoverimento di falde acquifere,
giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile
di sfruttamento.
L’Assicurazione
vale per i danni che avvengano sul territorio dei Paesi aderenti all’Unione
Europea, nonché nel territorio degli stati di San Marino, Città del Vaticano,
Norvegia, Olanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Andorra,
Principato di Monaco, Liechtenstein.
L’Assicurato è tenuto a pagare,
presso la Direzione della Società o la sede dell’Agenzia alla quale è assegnata
la polizza, alle rispettive scadenze, il premio stabilito nella polizza
medesima. L’esazione dei premi precedentemente eseguita al domicilio
dell’Assicurato non può in alcun modo invocarsi come deroga a tale obbligo.
La prima rata deve essere pagata alla
consegna della polizza; le rate successive vengono pagate contro rilascio di
quietanze emesse dalla Direzione della Società, che devono portare la data del
pagamento e la firma della persona che riscuote l’importo.
L’assicurazione decorre dalle ore
ventiquattro del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è
pagato; in caso diverso decorre dalle ore ventiquattro del giorno in cui si
effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.
Per le rate successive alla prima è
concesso il termine di rispetto di quindici giorni, trascorso il quale
l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore
ventiquattro del giorno di pagamento del premio e delle spese; rimangono ferme
le scadenze contrattualmente stabilite, il diritto della Società di esigere i
premi scaduti e di chiedere l’esecuzione giudiziale del contratto. Il premio è
sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di
contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto, anche se sia stato
concesso il frazionamento in più rate.
L’Assicurato stipula per sé e per
i suoi eredi i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino
alla divisione dell’eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con
l’erede o con gli eredi cui sia stata assegnata l’azienda o parte degli
elementi di rischio considerati dal contratto.
Le variazioni sopra indicate devono
essere comunicate dagli eredi dell’Assicurato alla Società, entro il termine di
quindici giorni dal loro verificarsi.
In
caso di alienazione dell’azienda o del complesso delle cose cui si riferisce
l’assicurazione, l’Assicurato deve darne comunicazione alla Società e
trasmettere al all’acquirente l’obbligo di continuare il contratto.
L’assicurazione,
se il premio è pagato, continua a favore dell’acquirente per quindici giorni
da. quello dell’alienazione. Trascorso questo termine, se l’acquirente non ha
chiesto la voltura a suo nome, l’assicurazione cessa.
Qualora si
verifichino variazioni che modificano il rischio – di cui l’Assicurato deve
dare immediata comunicazione alla Società – si applicano gli articoli 1897 e
1898 Codice Civile.
L’Assicurato
deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni
er i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione.
Agli effetti
della presente assicurazione la denuncia deve essere fatta per iscritto e
contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed
il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del
sinistro.
Alla denuncia
devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti
e gli atti giudiziari relativi il sinistro.
La Società
assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede
stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato,
designando, ove
stesso.
Sono a carico
della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro
l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale
stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma
dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra
Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.
La Società
non riconosce peraltro spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che
non siano da essa designati e noni risponde di multe o ammende né delle spese
di giustizia penale.
Art. 11 Indicizzazione del premio
I
massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle
variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al
consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita")
elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.
Nel corso di ogni anno solare sarà adottato,
come indice iniziale e per "gli adeguamenti successivi. l'indice del mese
di giugno dell'anno precedente. Alla
scadenza di ogni periodo di assicurazione, se si sarà verificata una variazione
dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, massimali e premio varieranno
proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata.
In caso
di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo
indice mensile conosciuto dell'anno precedente. E' in facoltà di ciascuna Parte rinunciare
in futuro all'adeguamento, che peraltro si applicherà per almeno 4 volte,
inviando Raccomandata all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza
annuale; in tal caso massimali e premio rimarranno quelli risultanti
dall'ultimo adeguamento effettuato
Art.
12 Recesso dal contratto in caso di sinistro
Dopo
ogni sinistro denunciato a termini di polizza è fino al 60° giorno dal
pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, Contraente e Società possono recedere
dal contratto dandone avviso all'altra
Parte. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di
ricevimento della comunicazione.
Il recesso
esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento
della comunicazione medesima. In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo
alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio
relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.
Il
pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di
sinistro e qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati
come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art.
13 Anticipata risoluzione del contratto
Nel caso di anticipata risoluzione dei contratto
di cui all'art. 6 quarto comma, come pure nel caso previsto dall'articolo 1896
Codice Civile, sono dovuti alla Società, oltre alle rate di premio
scadute e rimaste insoddisfatte:
a) il premio complessivo relativo al periodo di
assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la
circostanza che ha dato motivo alla risoluzione;
b) un importo pari al 15% della somma dei premi
complessivi pagati (corrispondente allo sconto per la poliennalità di cui si è tenuto conto nella
determinazione del premio per polizze di durata poliennale), dal cui ammontare
si dedurranno tanti decimi per quanti anni di polizza avrà avuto vigore,
sempre che essa abbia avuto corso per almeno cinque anni.
Qualora nel corso del contratto si
verifichino variazioni in aumento eccedenti il 15% sul livello generale dei
prezzi in atto al momento della stipulazione del contratto, secondo le
variazioni percentuali del numero indice dei prezzi al consumo per famiglie di
operai ed impiegati (già “costo della vita") pubblicato
dall'Istituto Centrale di Statistica, Contraente e Società possono
recedere dal contratto con le medesime modalità ed effetti di cui all'articolo
precedente. Il disposto del presente
comma non ha applicazione qualora operi l'indicizzazione o l'adeguamento
del premio e dei massimali.
Art.
14 Rinnovazione del contratto
In
mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 60
giorni prima della scadenza, il contratto – sempre che stipulato per almeno un
anno – è rinnovato per una durata uguale a quella originaria e così
successivamente ma col limite di due anni per ogni tacita rinnovazione.
Art.
15 Forma delle comunicazioni
Tutte le
comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato nel corso del contratto devono
essere fatte con lettera raccomandata.
Art.
16 Imposte
Le
imposte e tutti gli oneri stabiliti per legg, presenti e futuri, relativi al
premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico
dell’Assicurato, anche se il pagaento ne sia anticipato dalla Società.
Art.
17 Rinvio alla legge
Per
tutto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano le
disposizioni di legge.
2. CONDIZIONI PARTICOLARI
(VALIDE
SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)
1)
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)
In
aggiunta a quanto previsto dalle Condizioni Generali la Società si obbliga a
tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate in
polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese)
quale civilmente responsabile:
A)
ai
sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’articolo
13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse
le malattie professionali) per i quali l'I.N.A.I.L. sia tenuto ad erogare una
prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati
assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto
Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è
prestata l’assicurazione;
B)
ai sensi del Codice Civile a titolo di
risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R 30 giugno 1965 n.
1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori
di cui al precedente punto A), per morte e per lesioni personali dalle quali
sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non
inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui
all'articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.
38.
I
titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti soggetti all'I.N.A.I.L. sono equiparati
ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L..
In ogni caso per questi, e per eventuali lavoratori parasubordinati soggetti
all'I.N.A.I.L., è dovuto il relativo premio.
La
presente garanzia è efficace a condizione che al momento dei sinistro
l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.
Tanto
l’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi, quando l’assicurazione
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro valgono anche in relazione
alle azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge
12 giugno 1984 n. 222.
2)
Dipendenti non I.N.A.I.L.
A deroga
di quanto disposto dall’art. 2) lettera c) delle condizioni generali di
assicurazione, la Società riconosce a tutti i dipendenti dell’Assicurato non
soggetti all’assicurazione presso l’I.N.A.I.L. la qualifica di terzi,
limitatamente ai danni corporali nei
limiti dei massimali di responsabilità civile verso i prestatori di
lavoro,qualora risulti che il dipendente sia rimasto vittima di infortunio in
occasione di lavoro o di servizio, sempre ché tale infortunio sia imputabile ai
fatti commessi dall’Assicurato o da suo dipendente del cui operato debba
rispondere a norma dell’art. 2049 Codice Civile.
3)
Regolazione premio
Il
premio, anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio
esposto in polizza, verrà regolato, alla fine di ogni annualità assicurativa o
della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute
durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del
premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 60
giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del
contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari
e cioè l'indicazione del volume di affari nonché degli altri elementi variabili
contemplati in polizza.
Le
differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate
nei quindici giorni dalla relativa comunicazione.
La
mancata Comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce
presunzione di una differenza attiva a favore della Società.
Se l'Assicurato non effettua nei
termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della
differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non
inferiore a quindici giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via
provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di
quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la
regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa
fino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai
suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di
dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i
contratti scaduti, se l’Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla
regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente,
non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la
mancata regolazione.
La
Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli
per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni
necessarie ed in particolare ad esibire
il libro paga e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.
Qualora,
all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di
rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del
premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire
dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di
un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo
importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quelli
dell'ultimo consuntivo.
Polizza n. 222296117
Spett.le Assicurazioni Generali spa
Via Arenula n.41
00186 Roma (tel.06/6893800)
DENUNCIA DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Comitato C.S.I. di Ferrara via Savonarola n° 26 tel. e fax 0532 240365 o 0532 204060
(sede) (indirizzo) (telefono)
Società sportiva …………………………………………………………………………………….
(denominazione) (sede) (telefono)
Data sinistro …………………..Ora sinistro ……………….. Luogo ……………………………
Struttura e/o generalità della persona responsabile del sinistro …………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………
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Numero tessera CSI …………………. Anno …………… Rilasciata in data ………………….
Per danni alle persone : generalità del danneggiato …………………………………………...
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Per danni a cose: generalità del proprietario e della cosa………..………………………………….…
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Descrizione chiara e circostanziata delle cause che hanno provocato il sinistro …………………….
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Generalità e domicilio di eventuali testimoni ……………………………………………………
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I sottoscritti dichiarano che tutto quanto sopra esposto corrisponde a verità.
Firma del responsabile della soc.sportiva Firma del denunciante
o del rappresentante del Comitato
………………………………………………….. ………………………………………………