Centro Sportivo Italiano

 

Generali S.p.A.

 

 

 

 

 

ASSICURAZIONE

RESPONSABILITÀ CIVILE

VERSO TERZI

(R.C.T.)

 

 

 

 

 

 

Anno 2005 / 06


ASSICURAZIONI GENERALI spa

 

La copertura assicurativa con ogni singolo associata decorre dal giorno di vidimazione della tessera o del modulo di  richiesta tesseramento (modello “2 T”);

 

Le garanzie previste nella polizza si intendono operanti e valide per tutte le manifestazioni sportive e gare, a cui i tesserati CSI intendano partecipare, comprese quelle organizzate da altri enti in collaborazione e/o in accordo con  CSI contemplate nei calendari sportivi del CSI;

 

E’ fatta salva per il CSI Presidenza Nazionale la facoltà di avere informazioni in ordine alla posizione di ciascuna pratica infortunistica;

 

L’elenco riportante il numero effettivo dei tesserati relativi ad ogni anno assicurato, sarà fornito dal contraente CSI alla compagnia entro il 21/12.

 

Fermo il resto

 

NOTA

 

Vengono riportate integralmente le due convenzioni assicurative relative al ramo infortuni  (polizza           n° 222296116) ed al ramo RCT (polizza n° 222296117), stipulate con la Compagnia Assicurazioni Generali S.p.A. per i tesserati ordinari del CSI (atleti e non atleti ad eccezione dei Circoli Culturali e Sportivi in Parrocchia e dei Circoli Culturali Sportivi Studenteschi per i quali è stipulata una apposita convenzione infortuni relativa solo a invalidità permanente e morte, oltre che di R.C.T., pubblicata nell’apposito spazio “Circolo culturale sportivo in parrocchia” del sito www.csi-net.it).  I termini di copertura previsti in tali polizze sono validi per tutti  i tesserati dell’anno sportivo 2005/2006. Si precisa che le spese mediche  sostenute a seguito di infortunio saranno rimborsate indipendentemente dalla invalidità permanente, ma con una franchigia di Euro 200,00 sulle spese mediche effettivamente sostenute.

Le voci relative al risarcimento a seguito di infortunio  riguardano esclusivamente:

-          la morte   61.975,00

-          l’invalidità permanente con la franchigia assoluta del 5% e fino ad un importo massimo di             €. 51.646,00;

-          le spese mediche con franchigia di € 200,00 fino ad un massimo di €. 2.582,00

-          la diaria da ricovero € 25,82 al giorno con esclusione dei primi due giorni e per un massimo di 60 giorni.

Inoltre va ricordato che :

-          le cure (comprese fasciature, steccature ed ingessature), i medicinali, i trattamenti fisioterapici e rieducativi sono tutti risarcibili solo se prescritti da un medico del servizio sanitario nazionale, dalla ASL o da un ospedale; in particolare le spese relative alla fisioterapia saranno rimborsate solo se rese necessarie da intervento chirurgico o da lesioni ossee a seguito di infortunio;

-          non è indennizzabile l’invalidità temporanea e l’ingessatura;

-          la denuncia di infortunio (o di RCT) redatta sull’apposito modulo dovrà essere inviata a mezzo raccomandata direttamente dall’infortunato (o dal danneggiante-assicurato in caso di RCT) entro 45 giorni dall’evento o dal momento in cui l’assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto possibilità, rispettivamente: la denuncia di infortunio al GGL CLIM Casella Postale 1001220120 Milano (tel. 02/67398700) ; quella di RCT a Generali Assicurazioni SPA Via Arenula n. 41 – 00186 Roma (tel. 06/6893800 fax 06/6893802).  Nella denuncia occorre riportare il proprio recapito telefonico. Dalla cessazione delle cure mediche l’assicurato dovrà presentare alla compagnia il certificato di guarigione;

-          il massimale della RCT è pari ad € 1.549.000,00;

-          il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno (qualora entro tale termine una pratica non venga liquidata con la proposta di risarcimento, l’interessato deve tenerla in vita inviando direttamente alla compagnia assicuratrice una raccomandata per l’interruzione dei termini di prescrizione).

Il testo è relativo alla polizza – RCT e risulta anche questo composto da una prima pagina con alcune precisazioni sull’interpretazione della polizza, seguito dalle condizioni particolari ed infine dalle condizioni generali, le quali sono valide solo se richiamate dalle condizioni particolari dattiloscritte,  che prevalgono su di esse.

Si riporta, infine, il modello di denuncia infortunio e RCT che potrà essere utilizzato per l’inoltro, della domanda di risarcimento dei danni, da parte dell’atleta infortunato o dell’assicurato.

 

CONDIZIONI PARTICOLARI DATTILOSCRITTE

 

ASSICURATI E OGGETTO DELLA GARANZIA

A termini delle condizioni generali di assicurazione della su indicata polizza — fatte salve le deroghe e modifiche di cui ai punti seguenti — la infrascritta Società assicura contro gli infortuni, come definiti all’art. 1.01) delle condizioni particolari di assicurazione, tutti i tesserati del CENTRO SPORTIVO ITALIANO, intendendosi per tali i titolari della tessera, numerata e datata del CENTRO SPORTIVO ITALIANO. Detta tessera, che è il titolo che costituisce diritto alla presente garanzia assicurativa, verrà rilasciata a cura del CENTRO SPORTIVO ITALIANO a mezzo dei suoi organi periferici ( Comitati Regionali, Provinciali. Territoriali, Società Affiliate), da questo specificatamente autorizzati attraverso le forme organizzative che ritiene di adottare.

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura a favore di ogni singolo associato decorre dal giorno della data trascritta sulla tessera fino al termine della stagione sportiva e comunque fino ad un massimo di 365 giorni.

Per gli assicurati associati con tessera AR (Attività Ricreativa), la garanzia vale per la durata delle manifestazioni cui si riferiscono anche se terminano oltre la scadenza contrattuale e purché siano iniziate prima di dette scadenze.

 

L’assicurazione di cui al presente contratto viene prestata per gli infortuni, a termine di polizza, subiti:

a) durante la pratica di tutti gli sport promossi dal CENTRO SPORTIVO ITALIANO e relativi allenamenti e prove, anche se effettuate a titolo di preparazione personale;

b) durante la partecipazione alle attività associative, ricreative, sportive ricreative formative turistiche e culturali in genere organizzate e/o promosse dall’associazione.

L’assicurazione è estesa ai viaggi e ai trasferimenti effettuati a piedi o con normali mezzi di trasporto pubblici o da noleggio (esclusi aerei) e decorre da quando il tesserato lascia la sua residenza abituale e cessa al momento in cui vi rientra.

Sono compresi inoltre gli infortuni sportivi dai quali il tesserato venisse colpito durante le soste nelle località intermedie del viaggio, durante il soggiorno nel luogo di destinazione e durante gli eventuali trasferimenti tra più località; il tutto purché reso necessario dalla partecipazione alla manifestazione e/o attività per le quali è prestata la garanzia.

Per gli arbitri, i giudici di gara e gli ausiliari sportivi, il viaggio per l’espletamento degli incarichi loro affidati può essere effettuato anche con normali mezzi di trasporto privati (esclusi aerei).

 

La copertura assicurativa sarà operante oltre la scadenza del 01/07/2006 per le attività iniziate prima di tale data.

 

TESSERATI DISABILI

 I tesserati CSI non vedenti, handicappati e disabili in genere, purché il loro numero non superi l’1% del totale di tutti i tesserati, usufruiranno per gli infortuni personali delle stesse garanzie assicurative previste dalla vigente convenzione per i tesserati normodotati.

 

SOMME ASSICURATE

Ciascuna persona si intende assicurata per le seguenti prestazioni:

 

TESSERATI

                        € 61.975,00 in caso di Morte

fino a    € 51.646,00 in caso di Invalidità Permanente

fino a       2.582,00 per Rimborso Spese Sanitarie

                                25.82 per Indennità Giornaliera in caso di Ricovero

 

MANIFESTAZIONI FREE SPORT

€ 51.646.00 in caso di Morte

fino a    € 61 .975,00 in Caso di Invalidità Permanente

 

ACQUATICITA’ (da zero a tre anni)

            € 10.329,00 in caso di Morte

fino a    € 25.823,00 in caso di Invalidità Permanente

fino a       1.033,00 per Rimborso Spese Sanitarie

 

Si intende richiamata ed operante la condizione particolare 8-Adozione della tabella di legge.

 

A deroga dell’art. 1.12 delle condizioni generali di assicurazione, da intendersi contestualmente abrogato, sulla somma assicurata per invalidità permanente opera una franchigia assoluta del 5%. Pertanto, si conviene che non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% della totale; se invece la percentuale di invalidità permanente supera il 5% della totale, viene corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente detta percentuale.

Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado superiore al 25% della totale, la Società liquida l’indennità senza deduzione di alcuna franchigia.

A parziale deroga di quanto disposto dall’art.1.15 delle condizioni generali di assicurazione l’indennità in caso di ricovero viene corrisposta a partire dal terzo successivo a quello computabile a termini del suddetto articolo e per un periodo massimo di 60 giorni.

 

Per ogni infortunio indennizzabile a termini di polizza la Società assicura il rimborso delle spese entro il massimale prescritto per:

-   gli accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici)

-  le cure (comprese fasciature, steccature e ingessature), i medicinali, i trattamenti fisioterapici e rieducativi risarcibili esclusivamente se prescritti da A.S.L. resi necessari da intervento chirurgico o che riguardino lesioni ossee a seguito di infortunio, nonché le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera);

- gli onorari dei medici nonché in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi e dell’équipe    operatoria;

- l’uso della sala operatoria e il materiale di intervento;

- le rette di degenza in ospedali e clinica;

-  i ticket sanitari in genere;

- il trasporto dell’Assicurato o in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa effettuato con     ambulanza.

E’ invece escluso il rimborso delle spese per acquisto o noleggio di apparecchi ortopedici, protesi di qualsiasi genere (salvo che siano applicate durante l’eventuale intervento chirurgico) e di carrozzelle ortopediche.

Qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la garanzia vale per le eventuali spese o eccedenze di spesa rimaste a suo carico.

La Società effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata.

 

MASSIMO CATASTROFALE PER UNICO EVENTO

Nel caso di infortunio che colpisse contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di € 2.582.285,00. Qualora le indennità liquidabili ai sensi della polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

 

PERSONE NON ASSICURABILI

A parziale deroga dell’art. 1.03 delle condizioni generali di assicurazione:

 

1)       non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

L’assicurazione cessa con il loro manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall’art. 1898 del Codice Civile:

2)       il limite di età viene elevato a 90 anni, con l’intesa che:

- per le persone di età superiore a 70 anni e fino a 75 anni gli indennizzi dovuti vengono ridotti di 1/3;

- per le persone di età superiore a 75 anni e fino a 90 anni gli indennizzi dovuti vengono ridotti di 2/3.

 

ESTENSIONE Dl GARANZIA — ESCLUSIONI

A parziale deroga dell’art. 1.02 delle condizioni generali  di assicurazione e di quanto previsto dalle condizioni aggiuntive:

- sono compresi in garanzia anche le lesioni ( esclusi gli infarti e le ernie) determinate da sforzi;

- sono esclusi dall’assicurazione:           

 

-          gli infortuni derivanti dalla guida ed uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei;

-          gli infortuni derivanti dalla guida di veicoli (fatta eccezione per gli arbitri e giudici di gara) natanti a motore;

-          gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare ( e relative prove o   allenamenti) comportanti l‘uso di veicoli o natanti a motore, con esclusioni delle manifestazioni di motoraduni, autoraduni e motocross purché previste dai calendari delle attività dell’Associazione;

-          gli infortuni derivanti da inondazioni ed eruzioni vulcaniche;

-          gli infortuni derivanti da guerra ed insurrezione, salvo quanto in appresso indicato;

-          gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci non a scopo terapeutico,   dall’uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni;

-          gli infortuni che siano la conseguenza di proprie azioni delittuose;

-          le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

-          le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio;

-          gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.

 

STATO DI GUERRA E DI INSURREZIONE

A parziale deroga di quanto precedentemente previsto, la garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpissero l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. La presente estensione non opera in caso di infortuni aeronautici e per coloro che prestano il servizio militare.

 

DENUNCIA DELL’INFORTUNIO

Ad integrazione dell’art. l.08 delle condizioni generali di assicurazione, si precisa che:

-la denuncia dell’infortunio deve essere corredata anche da fotocopia della tessera associativa e da tutte  le notizie inerenti alla posizione associativa dell’Assicurato,

-la denuncia dell’infortunio deve essere fatta entro 5 giorni dall’infortunio o dal momento in cui l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, comunque, nei 45 giorni successivi all’infortunio;

-dalla cessazione delle cure mediche l’Assicurato dovrà presentare alla Società li certificato di guarigione, anche se non richiestogli. Nel caso che dalle lesioni di infortunio residui invalidità permanente, l’Assicurato avrà cura che il medico estensore del predetto certificato definitivo descriva dettagliatamente la natura ed il carattere dei postumi residuati dalla lesione. In base a tale certificato, la Società, se del caso è trascorso il necessario periodo dì stabilizzazione dei postumi, provvederà a sottoporre l’Assicurato ad accertamento medico fiduciario, al fine di stabilire definitivamente l’esistenza e l’entità dell’Invalidità permanente oggetto di indennizzo.

-le spese relative alle certificazioni sono a carico dell’Assicurato

 

ESONERO DENUNCIA GENERALITA’

La Contraente è esonerata dall’obbligo di denunciare le generalità delle persone da ritenersi assicurate. Per l’identificazione delle medesime si fa riferimento alle tessere rilasciate dalla Contraente e ai registri ufficiali tenuti dalla Contraente stessa, documenti che quest’ultima si obbliga ad esibire in qualsiasi momento alle persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli.

 

Tali persone dovranno essere in condizioni di assicurabilità a norma del relativo art. 1.03 delle condizioni generali di assicurazione e di quanto sopra indicato.

 

ESONERO DENUNCIA INFERMITA’

La Contraente è esonerata dall’obbligo di denunciare le infermità di cui i singoli assicurati fossero affetti o che dovessero in seguito sopravvenire (salvo che si tratti di persone) trovantisi nelle condizioni fisiche di cui all’art. 1.03  delle condizioni generali di assicurazione o da ritenersi, come tali, per regola non assicurabili), fermo restando il disposto dell’articolo inerente ai criteri di indennizzabilità.

 

ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

La contraente è esonerata dall’obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio o per lo stesso rischio; permane invece l’obbligo per la contraente di denunciare le altre eventuali assicurazioni che la stessa avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza.

 

Per le attività FREE SPORT,

 

La copertura assicurativa sarà valida nei giorni previsti dal calendario delle manifestazioni, le eventuali modifiche nelle date e nei luoghi di svolgimento ivi stabiliti dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto alla Società, anche a mezzo fax, almeno 24 ore prima della loro effettuazione. La decorrenza della copertura per ogni manifestazione, se già denunciata avrà inizio dalla prima ora e terminerà alle ore 24.00 del giorno previsto per il termine. Qualora tali dati non vengano invece denunciati nei termini succitati, la garanzia decorre un’ora dopo il ricevimento via fax della suddetta comunicazione.

 

fermo il resto

CONDIZIONI PARTICOLARI

 

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

 

L’assicurazione è estesa ai danni provocati a terzi da tutti i tesserati CENTRO SPORTIVO ITALIANO (atleti e non atleti, indipendentemente dal tipo di tessera), nonché da eventuali obiettori di coscienza che collaborano con le strutture associative, anche se non tesserati CENTRO SPORTIVO ITALIANO e ai partecipanti ed organizzatori delle attività definite Free Sport.

 

La garanzia vale anche per i danni causati a non tesserati ai CENTRO SPORTIVO ITALIANO che partecipano alle attività organizzate dallo stesso Contraente, anche tramite le sue strutture periferiche, oppure da quest’ultimo insieme ad altri Enti o Federazioni.

 

La presente assicurazione è stipulata nella sua qualità di organizzatore anche per conto dei Consigli Nazionali, Regionali, Provinciali e Circoscrizionali nonché delle società sportive e circoli, affiliati o aderenti alla Contraente, resta convenuto che la garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante da danni provocati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose da:

 

a)  attività sportiva, ricreativa, formativa e associativa in genere (compresi i relativi allenamenti e l'organizzazione e gestione di manifestazioni e iniziative sportive, ricreative culturali, e turistiche) nonché l’organizzazione e gestioni di centri di ricreazione, riunioni, corsi in genere, campi scuola e simili, il tutto compresi i relativi trasferimenti;

 

b)  proprietà e/o gestione di attrezzature, impianti sportivi e materiale necessario per lo svolgimento dell’attività sportiva e associativa in genere, escluse tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi e sferisteri;

 

c)  proprietà e conduzione dei locali ove hanno sede le varie strutture associative indicate in premessa, nonché esercizio di distributori di bevande, bar e sale giochi ad esse annessi, purché aperti ai soli soci tesserati.

 

ESTENSIONE DI TERZI

Sono considerati terzi tra di loro i tesserati CENTRO SPORTIVO ITALIANO e i collaboratori in genere anche se non tesserati, limitatamente alle lesioni a persone e per esborsi eccedenti la garanzia infortuni e nei confronti delle strutture indicate nella premessa della descrizione del rischio, nonché dei relativi dirigenti, istruttori e giudici di gara, anche per loro responsabilità personale.

 

PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi, fra di loro, i coniugi, i genitori, i figli degli assicurati. Nonché qualsiasi altro parente od affine con essi convivente ad accezione di quei casi riguardanti il danno alla persona in cui, pur sussistendo i predetti rapporti, il danno stesso si sia verificato durante l’effettivo svolgimento di una manifestazione o di un allenamento sportivo ai quali partecipano contemporaneamente danneggiante o danneggiato.

 

ESTENSIONE DI GARANZIA

La garanzia sì intende estesa al rischio derivante dalla partecipazione a manifestazioni internazionali svolgentesi in Europa e promosse e/o organizzate dal CENTRO SPORTIVO ITALIANO.

 

L’assicurazione prestata con la presente polizza viene estesa anche alla manifestazione promossa dal Contraente denominata Free Sport, limitate nel tempo, limitatamente ai giorni previsti dal calendario delle manifestazioni stesse.

 

PRINCIPALI ESCLUSIONI

L’assicurazione non vale inoltre per i danni:

-    danni da furto

-    da circolazione di mezzi di locomozione a motore nonché da altri mezzi di locomozione non necessari allo svolgimento dell’attività assicurata;

-    da proprietà dei fabbricati fatta eccezione di quelli indicati nella descrizione del rischio;

-    danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;

-    provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dall’assicurato a da questi detenute;

- alle cose che vengono trasportate, rimorchiate trainate, sollevate, caricate o scaricate.

-    da gestione di spacci, mense, ristorante, alberghi, case per ferie ed altri esercizi commerciali;

-    alle cose avute in consegna e custodia ed alle attrezzature ed impianti sportivi e non sportivi utilizzati per Io svolgimento dell’attività.

 

MASSIMALI ASSICURATI

La garanzia di Responsabilità civile verso Terzi è prestata per tutti gli assicurati (tesserati, società sportive, Consigli) fino alla concorrenza delle seguenti somme:

 

1.549.000.00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite:

 

€ 1.549.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di:

 

€ 1.549.000,00 per danni a cose od animali, anche se appartenenti a più persone.

 

Nell’eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedano gli importi sopra indicati, gli indennizzi spettanti ad ogni assicurato in caso di sinistro sono ridotti con imputazione proporzionale ai capitali assicurati per i singoli contratti.

 

 

NORME DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO

La denuncia dell’incidente deve essere inviata dall’assicurato alle Assicurazioni Generali, entro cinque giorni dal fatto o dal giorno in cui l’assicurato o i suoi aventi causa ne abbiano avuto la possibilità, e comunque entro 45 giorni dall’evento, preceduta possibilmente da telegramma nei casi di sinistri mortali o di notevole gravità.

 

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati, e, ove esistano, dei testimoni, nonché la data, il luogo e la causa del sinistro.

 

L’assicurato deve poi far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro informando le Assicurazioni Generali di ogni eventuale richiesta di terzi.

 

Le Assicurazioni Generali, a tal riguardo si riservano il diritto di effettuare direttamente o tramite Ispettori o Funzionari all’uopo delegati, ogni indagine od accertamento che ritenga di dover disporre.

 


ASSICURAZIONE

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

 

 

DEFINIZIONI

 

Nel testo la parola “Società” designa la Società Assicurazioni Generali — “Assicurato” la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.

 

 

1. CONDIZIONI GENERALI

 

Art. 1 Oggetto dell’assicurazione

a)   La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi o spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per more o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali) e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. 
L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per danni imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l’assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

 

b)  L’assicurazione vale anche, nell’ambito del limite per danni a cose, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro risarcibile ai termini del precedente comma.

 

Art. 2 Delimitazioni dell’assicurazione — Esclusioni

1 - Non sono considerati terzi:

a)                 il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine cori lui convivente;

b)                 quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante; il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui al la lettera a);

c)                  le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione dì lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti all’I.N.A.I.L. nonché tutti coloro che indipendentemente dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle. attività cui si riferisce l’assicurazione.

 

2 – L’assicurazione non comprende i danni:

d)                 a cose che 1’Assicurato detenga a qualsiasi titolo, comprese le cose trasportate, rimorchiate o sollevate da qualsiasi mezzo, i danni cagionati da furto o derivanti a cose altrui da incendio di cose dell’Assicurato o che Io stesso detenga;

e)                 di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile:

f)                   a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante lo svolgimento delle relative operazioni;

g)                 cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi;

h)                 derivanti dalla proprietà di fabbricati ed ascensori;

i)                   da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

j)                   da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore

 

Art. 3 - Rischi atomici e danni all’ambiente

Sono esclusi dall’assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assunti, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Sono esclusi altresì dall’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi i danni, di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a:

-     inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene o gassose;

-     inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;

-     alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

 

Art. 4  Estensione territoriale

L’Assicurazione vale per i danni che avvengano sul territorio dei Paesi aderenti all’Unione Europea, nonché nel territorio degli stati di San Marino, Città del Vaticano, Norvegia, Olanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein.

 

Art. 5 - Pagamento del premio – Decorrenza dell’assicurazione e periodo di assicurazione

L’Assicurato è tenuto a pagare, presso la Direzione della Società o la sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze, il premio stabilito nella polizza medesima. L’esazione dei premi precedentemente eseguita al domicilio dell’Assicurato non può in alcun modo invocarsi come deroga a tale obbligo.

La prima rata deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive vengono pagate contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società, che devono portare la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l’importo.

L’assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è pagato; in caso diverso decorre dalle ore ventiquattro del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di quindici giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore ventiquattro del giorno di pagamento del premio e delle spese; rimangono ferme le scadenze contrattualmente stabilite, il diritto della Società di esigere i premi scaduti e di chiedere l’esecuzione giudiziale del contratto. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto, anche se sia stato concesso il frazionamento in più rate.

 

Art. 6 Variazione nella persona dell’Assicurato e alienazione dell’azienda o del fabbricato

L’Assicurato stipula per sé e per i suoi eredi i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell’eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l’erede o con gli eredi cui sia stata assegnata l’azienda o parte degli elementi di rischio considerati dal contratto.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dagli eredi dell’Assicurato alla Società, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi.

In caso di alienazione dell’azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l’assicurazione, l’Assicurato deve darne comunicazione alla Società e trasmettere al all’acquirente l’obbligo di continuare il contratto.

L’assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell’acquirente per quindici giorni da. quello dell’alienazione. Trascorso questo termine, se l’acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l’assicurazione cessa.

 

Art. 7 Variazione di rischio

Qualora si verifichino variazioni che modificano il rischio – di cui l’Assicurato deve dare immediata comunicazione alla Società – si applicano gli articoli 1897 e 1898 Codice Civile.

 

Art. 8  Assicurazioni complementari

L’Assicurato deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni er i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione.

 

Art. 9 – Denuncia dei sinistri e obblighi dell’Assicurato

Agli effetti della presente assicurazione la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

Alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi il sinistro.

 

Art. 10 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove

stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e noni risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

 

Art. 11 Indicizzazione del premio

I massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

 Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per "gli adeguamenti successivi. l'indice del mese di giugno dell'anno precedente.  Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, massimali e premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata.

 

In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.  E' in facoltà di ciascuna Parte rinunciare in futuro all'adeguamento, che peraltro si applicherà per almeno 4 volte, inviando Raccomandata all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; in tal caso massimali e premio rimarranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato

Art. 12 Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza è fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, Contraente e Società possono recedere dal contratto dandone  avviso all'altra Parte. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione medesima. In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

 

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro e qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

 

Art. 13 Anticipata risoluzione del contratto

Nel  caso di anticipata risoluzione dei contratto di cui all'art. 6 quarto comma, come pure nel caso previsto dall'articolo 1896 Codice Civile, sono dovuti alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte:

a)    il premio complessivo relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha dato motivo alla risoluzione;

 

b)    un importo pari al 15% della somma dei premi complessivi pagati (corrispondente allo sconto per la poliennalità  di cui si è tenuto conto nella determinazione del premio per polizze di durata poliennale), dal cui ammontare si dedurranno tanti decimi per quanti anni di polizza avrà avuto vigore, sempre che essa abbia avuto corso per almeno cinque anni.

 

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni in aumento eccedenti il 15% sul livello generale dei prezzi in atto al momento della stipulazione del contratto, secondo le variazioni percentuali del numero indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già “costo della vita") pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, Contraente e Società possono recedere dal contratto con le medesime modalità ed effetti di cui all'articolo precedente.  Il disposto del presente comma non ha applicazione qualora operi l'indicizzazione o l'adeguamento del premio e dei massimali.

 

Art. 14 Rinnovazione del contratto

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto – sempre che stipulato per almeno un anno – è rinnovato per una durata uguale a quella originaria e così successivamente ma col limite di due anni per ogni tacita rinnovazione.

 

Art. 15 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata.

 

Art. 16 Imposte

Le imposte e tutti gli oneri stabiliti per legg, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico dell’Assicurato, anche se il pagaento ne sia anticipato dalla Società.

 

Art. 17 Rinvio alla legge

Per tutto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano le disposizioni di legge.

 

 

 2. CONDIZIONI PARTICOLARI

(VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)

 

1) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

In aggiunta a quanto previsto dalle Condizioni Generali la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

 

A)      ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'I.N.A.I.L. sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;

 

B)   ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

 

I titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti soggetti all'I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L.. In ogni caso per questi, e per eventuali lavoratori parasubordinati soggetti all'I.N.A.I.L., è dovuto il relativo premio.

 

La presente garanzia è efficace a condizione che al momento dei sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

 

Tanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi, quando l’assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

 

2) Dipendenti non I.N.A.I.L.

A deroga di quanto disposto dall’art. 2) lettera c) delle condizioni generali di assicurazione, la Società riconosce a tutti i dipendenti dell’Assicurato non soggetti all’assicurazione presso l’I.N.A.I.L. la qualifica di terzi, limitatamente ai danni corporali  nei limiti dei massimali di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro,qualora risulti che il dipendente sia rimasto vittima di infortunio in occasione di lavoro o di servizio, sempre ché tale infortunio sia imputabile ai fatti commessi dall’Assicurato o da suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell’art. 2049 Codice Civile.

 

3) Regolazione premio

Il premio, anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, verrà regolato, alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione del volume di affari nonché degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

 

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni dalla relativa comunicazione.

 

La mancata Comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

 

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

 

Per i contratti scaduti, se l’Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

 

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie ed in particolare ad esibire  il libro paga e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

 

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quelli dell'ultimo consuntivo. 

 


CENTRO SPORTIVO ITALIANO

Polizza n. 222296117 

 

Spett.le Assicurazioni Generali spa

Via Arenula n.41

00186 Roma  (tel.06/6893800)

 

                        DENUNCIA DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI

 

Comitato C.S.I. di  Ferrara via Savonarola n° 26 tel. e fax 0532 240365 o 0532 204060

                              (sede)                                   (indirizzo)                                          (telefono)

 

Società sportiva …………………………………………………………………………………….

                              (denominazione)                            (sede)                                         (telefono)

 

Data sinistro …………………..Ora sinistro ……………….. Luogo ……………………………

 

Struttura e/o generalità della persona responsabile del sinistro …………………………….…………

 

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Numero tessera CSI …………………. Anno …………… Rilasciata in data ………………….

 

Per danni alle persone : generalità del danneggiato  …………………………………………...

 

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Per danni a cose: generalità del proprietario e della cosa………..………………………………….…

 

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Descrizione chiara e circostanziata delle cause che hanno provocato  il sinistro …………………….

 

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Generalità e domicilio di eventuali testimoni ……………………………………………………

 

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I sottoscritti dichiarano che tutto quanto sopra esposto corrisponde a verità.

 

Firma del responsabile della soc.sportiva                              Firma del denunciante

o del rappresentante del Comitato

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