
Centro
Sportivo Italiano
Generali S.p.A.
Convenzione assicurativa
INFORTUNI
ASSICURAZIONI
GENERALI S.p.a.
La copertura assicurativa con ogni
singolo associata decorre dal giorno di vidimazione della tessera o del modulo
di richiesta tesseramento (modello “2 T”);
Le garanzie previste nella polizza si
intendono operanti e valide per tutte le manifestazioni sportive e gare, a cui
i tesserati CSI intendano partecipare, comprese quelle organizzate da altri
enti in collaborazione e/o in accordo con
CSI contemplate nei calendari sportivi del CSI;
E’ fatta salva per il CSI Presidenza
Nazionale la facoltà di avere informazioni in ordine alla posizione di ciascuna
pratica infortunistica;
L’elenco riportante il numero
effettivo dei tesserati relativi ad ogni anno assicurato, sarà fornito dal
contraente CSI alla compagnia entro il 21/12.
Fermo il resto
Vengono
riportate integralmente le due convenzioni assicurative relative al ramo
infortuni (polizza n° 222296116) ed al ramo RCT
(polizza n° 222296117), stipulate con la Compagnia Assicurazioni Generali S.p.A.
per i tesserati ordinari del CSI (atleti e non atleti ad eccezione
dei Circoli Culturali e Sportivi in Parrocchia e dei Circoli Culturali
Sportivi Studenteschi per i quali è stipulata una apposita convenzione
infortuni relativa solo a invalidità permanente e morte, oltre che di R.C.T.,
pubblicata nell’apposito spazio “Circolo culturale sportivo in parrocchia”
del sito www.csi-net.it). I termini di
copertura previsti in tali polizze sono validi per tutti i tesserati dell’anno sportivo 2005/2006. Si
precisa che le spese mediche
sostenute a seguito di infortunio saranno rimborsate indipendentemente
dalla invalidità permanente, ma con una franchigia di Euro 200,00
sulle spese mediche effettivamente sostenute.
Le
voci relative al risarcimento a seguito di infortunio riguardano esclusivamente:
-
la
morte € 61.975,00
-
l’invalidità permanente con la franchigia assoluta del 5% e
fino ad un importo massimo di
€. 51.646,00;
-
le
spese mediche con franchigia di € 200,00 fino ad un massimo di €. 2.582,00
-
la
diaria da ricovero € 25,82 al giorno con esclusione dei primi due giorni e per
un massimo di 60 giorni.
Inoltre
va ricordato che :
-
le
cure (comprese fasciature, steccature ed ingessature), i medicinali, i
trattamenti fisioterapici e rieducativi sono
tutti risarcibili solo se prescritti da un medico del servizio
sanitario nazionale, dalla ASL o da un ospedale; in particolare le spese
relative alla fisioterapia saranno rimborsate solo se rese necessarie da intervento chirurgico o da lesioni ossee
a seguito di infortunio;
-
non è indennizzabile l’invalidità temporanea e l’ingessatura;
-
la
denuncia di infortunio (o di RCT) redatta sull’apposito modulo dovrà essere
inviata a mezzo raccomandata direttamente dall’infortunato (o dal danneggiante-assicurato in caso di RCT) entro 45 giorni
dall’evento o dal momento in cui l’assicurato o gli aventi diritto ne abbiano
avuto possibilità, rispettivamente: la denuncia di infortunio al GGL
CLIM Casella Postale 10012 – 20120 Milano (tel. 02/67398700)
; quella di RCT a Generali Assicurazioni SPA Via Arenula n. 41 –
00186 Roma (tel. 06/6893800 fax 06/6893802).
Nella denuncia occorre riportare il proprio recapito telefonico. Dalla
cessazione delle cure mediche l’assicurato dovrà presentare alla compagnia il
certificato di guarigione;
-
il
massimale della RCT è pari ad € 1.549.000,00;
-
il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un
anno (qualora entro tale termine una pratica non venga liquidata con la
proposta di risarcimento, l’interessato deve tenerla in vita inviando
direttamente alla compagnia assicuratrice una raccomandata per l’interruzione
dei termini di prescrizione).
Il testo
riportato è quello relativo alla polizza – Ramo Infortuni e risulta composto da
una prima pagina con l’appendice che ha introdotto la franchigia di € 200,00
per le spese mediche e con alcune precisazioni sull’interpretazione della
medesima polizza, segue, poi, la parte relativa alle condizioni particolari
dattiloscritte ed infine il testo relativo alle condizioni generali, le quali sono valide solo se richiamate dalle
condizioni particolari dattiloscritte, che prevalgono su di
esse.
Si
riporta, infine, il modello di denuncia infortunio e RCT che potranno essere
utilizzati per l’inoltro, della domanda di risarcimento dei danni, da parte
dell’atleta infortunato o dell’assicurato.
CONDIZIONI PARTICOLARI DATTILOSCRITTE
A termini delle condizioni generali di assicurazione
della su indicata polizza — fatte salve le deroghe e modifiche di cui ai punti
seguenti — la infrascritta Società assicura contro gli infortuni, come definiti
all’art. 1.01) delle condizioni particolari di assicurazione, tutti i tesserati
del CENTRO SPORTIVO ITALIANO, intendendosi per tali i titolari della tessera,
numerata e datata del CENTRO SPORTIVO ITALIANO. Detta tessera, che è il titolo
che costituisce diritto alla presente garanzia assicurativa, verrà rilasciata a
cura del CENTRO SPORTIVO ITALIANO a mezzo dei suoi organi periferici ( Comitati
Regionali, Provinciali. Territoriali, Società Affiliate), da questo
specificatamente autorizzati attraverso le forme organizzative che ritiene di
adottare.
Il rapporto assicurativo e la relativa copertura a
favore di ogni singolo associato decorre dal giorno della data trascritta sulla
tessera fino al termine della stagione sportiva e comunque fino ad un massimo
di 365 giorni.
Per gli assicurati associati con tessera AR (Attività
Ricreativa), la garanzia vale per la durata delle manifestazioni cui si
riferiscono anche se terminano oltre la scadenza contrattuale e purché siano
iniziate prima di dette scadenze.
L’assicurazione di cui al presente contratto viene prestata
per gli infortuni, a termine di polizza, subiti:
a) durante la pratica di tutti gli sport promossi dal
CENTRO SPORTIVO ITALIANO e relativi allenamenti e prove, anche se effettuate a
titolo di preparazione personale;
b) durante la partecipazione alle attività associative,
ricreative, sportive ricreative formative turistiche e culturali in genere
organizzate e/o promosse dall’associazione.
L’assicurazione è estesa ai viaggi e ai trasferimenti
effettuati a piedi o con normali mezzi di trasporto pubblici o da noleggio
(esclusi aerei) e decorre da quando il tesserato lascia la sua residenza
abituale e cessa al momento in cui vi rientra.
Sono compresi inoltre gli infortuni sportivi dai quali
il tesserato venisse colpito durante le soste nelle località intermedie del
viaggio, durante il soggiorno nel luogo di destinazione e durante gli eventuali
trasferimenti tra più località; il tutto purché reso necessario dalla
partecipazione alla manifestazione e/o attività per le quali è prestata la
garanzia.
Per gli arbitri, i giudici di gara e gli ausiliari
sportivi, il viaggio per l’espletamento degli incarichi loro affidati può
essere effettuato anche con normali mezzi di trasporto privati (esclusi aerei).
La
copertura assicurativa sarà operante oltre la scadenza del 01/07/2006 per le
attività iniziate prima di tale data.
TESSERATI
DISABILI
I tesserati CSI
non vedenti, handicappati e disabili in genere, purché il loro numero non
superi l’1% del totale di tutti i tesserati, usufruiranno per gli infortuni
personali delle stesse garanzie assicurative previste dalla vigente convenzione
per i tesserati normodotati.
SOMME
ASSICURATE
Ciascuna persona si intende assicurata per le seguenti
prestazioni:
TESSERATI
€
61.975,00 in caso di Morte
fino a € 51.646,00 in caso di Invalidità Permanente
fino a € 2.582,00 per Rimborso
Spese Sanitarie
€ 25.82 per Indennità Giornaliera in
caso di Ricovero
MANIFESTAZIONI
FREE SPORT
€ 51.646.00 in caso di Morte
fino a € 61 .975,00 in Caso di Invalidità Permanente
ACQUATICITA’
(da zero a tre anni)
€
10.329,00 in caso di Morte
fino a € 25.823,00 in caso di Invalidità Permanente
fino a € 1.033,00 per Rimborso
Spese Sanitarie
Si intende richiamata ed operante la
condizione particolare 8-Adozione della tabella di legge.
A deroga dell’art. 1.12 delle
condizioni generali di assicurazione, da intendersi contestualmente abrogato,
sulla somma assicurata per invalidità permanente opera una franchigia assoluta
del 5%. Pertanto, si conviene che non si fa luogo ad indennizzo
per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% della
totale; se invece la percentuale di invalidità permanente supera il 5% della
totale, viene corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente detta
percentuale.
Nel caso in cui l’invalidità
permanente sia di grado superiore al 25% della totale, la Società
liquida l’indennità senza deduzione di alcuna franchigia.
A parziale deroga di quanto
disposto dall’art.1.15 delle condizioni generali di assicurazione l’indennità
in caso di ricovero viene corrisposta a partire dal terzo successivo a quello
computabile a termini del suddetto articolo e per un periodo massimo di 60
giorni.
Per ogni infortunio
indennizzabile a termini di polizza la Società assicura il rimborso delle spese entro il massimale prescritto per:
-
gli accertamenti diagnostici
(compresi i relativi onorari medici)
- le cure (comprese fasciature,
steccature e ingessature), i medicinali, i trattamenti fisioterapici e
rieducativi risarcibili esclusivamente se prescritti da A.S.L. resi necessari
da intervento chirurgico o che riguardino lesioni ossee a seguito di
infortunio, nonché le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura
alberghiera);
- gli onorari dei
medici nonché in caso di intervento
chirurgico, dei chirurghi e dell’equipe operatoria;
- l’uso
della sala operatoria e il materiale di intervento;
- le rette di degenza in ospedali e clinica;
- i
ticket sanitari in genere;
-
il trasporto dell’Assicurato o in
ospedale o in clinica ed il ritorno a casa effettuato con ambulanza.
E’ invece
escluso il rimborso delle spese per acquisto o noleggio di apparecchi
ortopedici, protesi di qualsiasi genere (salvo che siano applicate
durante l’eventuale intervento chirurgico) e di carrozzelle ortopediche.
Qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la
garanzia vale per le eventuali spese o eccedenze di spesa rimaste a suo carico.
La Società effettua il rimborso previa presentazione dei documenti
giustificativi di spesa in originale. Il pagamento viene effettuato a
cura ultimata.
MASSIMO
CATASTROFALE PER UNICO EVENTO
Nel caso di
infortunio che colpisse contemporaneamente più persone assicurate in
conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo complessivo a carico della
Società non potrà comunque superare l’importo di € 2.582.285,00. Qualora le
indennità liquidabili ai sensi della polizza eccedessero nel loro complesso
tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.
PERSONE NON
ASSICURABILI
A parziale deroga dell’art. 1.03 delle
condizioni generali di assicurazione:
1) non sono assicurabili le persone affette
da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi
organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
L’assicurazione cessa con il loro
manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall’art. 1898 del Codice Civile:
2) il limite di età viene elevato a 90
anni, con l’intesa che:
- per le persone di età superiore a
70 anni e fino a 75 anni gli indennizzi dovuti vengono ridotti di 1/3;
- per le
persone di età superiore a 75 anni e fino a 90 anni gli indennizzi
dovuti vengono ridotti di 2/3.
ESTENSIONE Dl
GARANZIA — ESCLUSIONI
A parziale deroga dell’art. 1.02
delle condizioni generali di
assicurazione e di quanto previsto dalle condizioni aggiuntive:
- sono compresi in garanzia anche le lesioni ( esclusi
gli infarti e le ernie) determinate da sforzi;
- sono esclusi dall’assicurazione:
-
gli infortuni derivanti dalla guida ed uso di mezzi di
locomozione aerei e subacquei;
-
gli infortuni derivanti dalla guida di veicoli (fatta
eccezione per gli arbitri e giudici di gara) natanti a motore;
-
gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e
gare ( e relative prove o allenamenti)
comportanti l‘uso di veicoli o natanti a motore, con esclusioni delle
manifestazioni di motoraduni, autoraduni e motocross purché previste dai
calendari delle attività dell’Associazione;
-
gli infortuni derivanti da inondazioni ed eruzioni
vulcaniche;
-
gli infortuni derivanti da guerra ed insurrezione, salvo
quanto in appresso indicato;
-
gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di
psicofarmaci non a scopo terapeutico,
dall’uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
-
gli infortuni che siano la conseguenza di proprie azioni
delittuose;
-
le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del
nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione
artificiale di particelle atomiche;
-
le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti
non resi necessari da infortunio;
-
gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.
STATO DI
GUERRA E DI INSURREZIONE
A parziale deroga di quanto
precedentemente previsto, la garanzia si intende estesa agli infortuni
derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione
per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto
l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si
trova all’estero in un paese sino ad allora in pace. Sono comunque esclusi
dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpissero
l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città
del Vaticano e della Repubblica di San Marino. La presente estensione non opera
in caso di infortuni aeronautici e per coloro che prestano il servizio
militare.
DENUNCIA
DELL’INFORTUNIO
Ad integrazione dell’art. l.08 delle
condizioni generali di assicurazione, si precisa che:
- la denuncia dell’infortunio deve essere corredata
anche da fotocopia della tessera associativa e da tutte le notizie inerenti alla posizione
associativa dell’Assicurato,
- la denuncia
dell’infortunio deve essere fatta entro 5 giorni dall’infortunio o dal momento
in cui l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità,
comunque, nei 45 giorni successivi all’infortunio;
- dalla cessazione delle cure mediche
l’Assicurato dovrà presentare alla Società li certificato di guarigione, anche
se non richiestogli. Nel caso che dalle lesioni di infortunio residui
invalidità permanente, l’Assicurato avrà cura che il medico estensore del
predetto certificato definitivo descriva dettagliatamente la natura ed il
carattere dei postumi residuati dalla lesione. In base a tale certificato, la
Società, se del caso è trascorso il necessario periodo dì stabilizzazione dei
postumi, provvederà a sottoporre l’Assicurato ad accertamento medico
fiduciario, al fine di stabilire definitivamente l’esistenza e l’entità
dell’Invalidità permanente oggetto di indennizzo.
-le spese relative alle certificazioni sono a carico
dell’Assicurato
ESONERO
DENUNCIA GENERALITA’
La Contraente è esonerata
dall’obbligo di denunciare le generalità delle persone da ritenersi assicurate.
Per l’identificazione delle medesime si fa riferimento alle tessere rilasciate
dalla Contraente e ai registri ufficiali tenuti dalla Contraente stessa,
documenti che quest’ultima si obbliga ad esibire in qualsiasi momento alle
persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli.
Tali persone dovranno essere in
condizioni di assicurabilità a norma del relativo art. 1.03 delle condizioni
generali di assicurazione e di quanto sopra indicato.
ESONERO
DENUNCIA INFERMITA’
La Contraente è esonerata
dall’obbligo di denunciare le infermità di cui i singoli assicurati fossero
affetti o che dovessero in seguito sopravvenire (salvo che si tratti di
persone) trovantisi nelle condizioni fisiche di cui all’art. 1.03 delle condizioni generali di assicurazione o
da ritenersi, come tali, per regola non assicurabili), fermo restando il
disposto dell’articolo inerente ai criteri di indennizzabilità.
ESONERO
DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI
La contraente è esonerata
dall’obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli
assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio o per lo stesso rischio;
permane invece l’obbligo per la contraente di denunciare le altre eventuali
assicurazioni che la stessa avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo
a quello della presente polizza.
Per le
attività FREE SPORT,
La copertura assicurativa sarà valida
nei giorni previsti dal calendario delle manifestazioni, le eventuali modifiche
nelle date e nei luoghi di svolgimento ivi stabiliti dovranno essere
preventivamente comunicate per iscritto alla Società, anche a mezzo fax, almeno
24 ore prima della loro effettuazione. La decorrenza della copertura per ogni
manifestazione, se già denunciata avrà inizio dalla prima ora e terminerà alle
ore 24.00 del giorno previsto per il termine. Qualora tali dati non vengano
invece denunciati nei termini succitati, la garanzia decorre un’ora dopo il
ricevimento via fax della suddetta comunicazione.
fermo il resto
ASSICURAZIONE
INFORTUNI
Nel testo che segue si
intendono per:
La persona per la quale è prestata l’
assicurazione.
La perdita temporanea, in misura
parziale o totale, della capacità dell’Assicurato ad attendere alle proprie
occupazioni professionali.
La somma dovuta dalla Società in caso
di sinistro.
La perdita permanente, definitiva ed
irrimediabile, in misura parziale o totale della capacità generica
dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente
dalla sua professione.
Ogni ospedale, clinica o casa di cura
(convenzionata o privata) in Italia o all’estero, regolarmente autorizzati, in
base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, al ricovero ed
eventualmente all’assistenza sanitaria in regime di degenza diurna. Sono
comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e
soggiorno.
Premio
La
somma dovuta dal Contraente alla Società.
Ricovero
La degenza in istituto di cura
comportante almeno un pernottamento.
La probabilità del verificarsi del
sinistro.
L’evento dannoso per cui é prestata
l’assicurazione.
Le Assicurazioni Generali S.p.A.
Per
infortunio si intende ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna
che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per
conseguenza la morte, un’ invalidità permanente o un’inabilità temporanea.
A) OGGETTO DELL’ ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale per gli
infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle proprie attività
professionali dichiarate in polizza e di ogni altra normale attività che egli
compia senza carattere di professionalità.
Sono
considerati infortuni e compresi nell’assicurazione:
a)
le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo
e le folgorazioni;
b)
le conseguenze di indigestioni di sostanze dovute a
causa fortuita, restando comunque escluse le conseguenze di intossicazioni
dovute ad abuso di alcolici e di psicofarmaci o ad uso di sostanze stupefacenti
o allucinogene;
c)
l’asfissia per fuga di gas o vapori;
d)
l’annegamento;
e)
le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per
dovere di solidarietà umana in occasione di aggressioni e di atti violenti
subiti, anche se dovuti a movente politico, sociale, sindacale o terrorismo,
nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l’Assicurato
non abbia preso parte attiva;
f)
le conseguenze delle infezioni (escluso il carbonchio),
nonché degli avvelenamenti causate da morsi di animali e punture di insetti,
esclusa comunque la malaria;
g)
le conseguenze di operazioni chirurgiche o di
trattamenti resi necessari da infortuni
indennizzabili a termini di polizza.
Sono altresì
compresi nella presente assicurazione:
h)
colpa grave- gli infortuni sofferti in
conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicurato (a
parziale deroga dell’art.1900 del Codice Civile), nonché in stato di malore od
incoscienza;
i)
trasporti-a condizione che l’Assicurato sia
abilitato a norma delle disposizioni di legge, gli infortuni derivanti da:
- guida di ciclomotori;
-
uso e guida di motoveicoli, autovetture ad uso privato,
autoveicoli per trasporto promiscuo di
persone e cose, autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li,
autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, macchine agricole,
natanti da diporto;
j)
servizio militare - gli infortuni avvenuti
durante il servizio militare in tempo di pace in seguito a richiamo per
ordinarie esercitazioni; durante il servizio militare di leva in tempo di pace
la garanzia opera esclusivamente per i rischi non connessi allo svolgimento del
servizio cui lo stesso è chiamato; la garanzia invece sospesa durante il
servizio sostitutivo di quello militare di leva, l’arruolamento volontario, il
richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
k
sportiva - gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare ( e relative prove ed allenamenti):
- ) pratica automobilistiche di regolarità pura;
- podistiche, di bocce,
golf, pesca senza autorespiratore, tiro, scherma, tennis;
-aziendali,
interaziendali od aventi carattere ricreativo;
l)
rischio
volo - gli
infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità
di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico aereo
regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonché da autorità civili e
militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per
attività turistica e di trasferimento e da società di lavoro aereo,
esclusivamente durante trasporto pubblico passeggeri, ed è prestata per le
somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per i rischi
da essa previsti. Restano in ogni caso
esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclub.
Comunque la somma delle
garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni
stipulate dallo stesso Contraente, dall’Assicurato o da terzi in suo favore non
potrà superare i seguenti limiti:
-
€
600.000,00 per il caso di invalidità
permanente o totale;
-
€
600.000,00 per il caso di morte;
-
€. 120,00
per il caso di inabilità temporanea;
per
persona e di :
-
€ 3.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale;
-
€ 3.000.000,00 per il caso di morte;
-
€
2.500,00 per il caso di inabilità temporanea;
complessivamente
per aeromobile, nel caso di assicurazione prestata con polizza cumulativa.
In detta
limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali
altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo
tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente con la Società.
Nell'eventualità
che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi
sopraindicati, gli indennizzi spettanti in caso di sinistro saranno adeguati
con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
L'assicurazione
non vale in caso di contratto di durata inferiore all'anno.
B) DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE
Sono esclusi dall'assicurazione:
a)
gli infortuni derivanti dalla guida e dall'uso di mezzi di locomozione aerei
e subacquei, dalla guida di veicoli a motore o di natanti a
motore, salvo quanto previsto nelle precedenti lett. i), l);
b)
gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove
ed allenamenti)
comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare
di regolarità pura;
c) gli infortuni causati da
guerra, tumulti popolari (salvo quanto previsto nella precedente lettera
e)), movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
d) gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di'
psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
e)
gli infortuni derivanti da delitti dolosi
compiuti o tentati dall'Assicurato;
f)
gli
infortuni derivanti dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle
sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o con accesso a ghiacciai,
guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, sport aerei in
genere;
g)
gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove
ed allenamenti), salvo quanto previsto
nella precedente lett. k);
h) le
ernie e gli sforzi in genere;
i)
le
conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio;
j)
le
conseguenze dirette od indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate
dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Art.
1.03 Persone non assicurabili
L'assicurazione
vale per persone di età non superiore ai 75 anni.
Per quelle
che superano tale limite di età, l'assicurazione cessa alla prima scadenza
annuale del premio senza che il contrario possa essere opposto l'eventuale
incasso di premi scaduti successivamente, premi che in tal caso verranno
restituiti.
Non sono
altresì assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza,
diabete in terapia con insulina, Aids, epilessia o da una delle seguenti
infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici,
disturbi paranoidi, forme maniaco depressive.
Art.
1.04 Estensione territoriale
L'assicurazione
vale in tutto il mondo fatta eccezione per il caso di inabilità temporanea, per
il quale l'assicurazione vale soltanto per l'Europa e gli Stati Africani del
Mediterraneo ed Asiatici del mediterraneo e del Mar Nero.
Art.
1.05 Dichiarazioni del contraente- forma delle comunicazioni
La
Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio
unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente sui dati e circostanze
oggetto di domanda da parte della Società.
Tutte le
comunicazioni alle quali è tenuto il Contraente nel corso del contratto devono
essere fatte con lettura raccomandata telegramma o telefax.
Art.
1.06 Pagamento del premio- Decorrenza dell' assicurazione e periodo di
assicurazione
Il
Contraente è tenuto a pagare, presso la Direzione della Società o la sede della
Agenzia alla quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze e per tutta
la durata del contratto, il premio complessivo stabilito dalla polizza
medesima.
L'
esazione dei premi precedentemente eseguita al domicilio del Contraente non può
in alcun modo invocarsi come deroga a tale obbligo.
La prima
rata deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive vengono
pagate contro rilascio di quietanze che messe dalla Direzione della Società,
che devono portare la data del pagamento e la firma della persona che riscuote
l' importo.
L' assicurazione decorre dalle ore
24 del giorno indicato nel contratto se in quel momento il premio è pagato; in
caso diverso, decorre dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento
ferme
restando le scadenze stabilite nel contratto.
Per le
rate successive alla prima è concesso un termine di rispetto di 15 giorni,
trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto
alle ore 24 del giorno del pagamento del premio e delle spese, ferme restando
le scadenze contrattualmente stabilite.
Trascorso
il termine di 15 giorni di cui sopra, la Società ha il diritto di dichiarare,
con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai
premi scaduti, o di esigerne giudizialmente l'esecuzione.
Il
premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il
caso di contratto di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia
stato concesso il frazionamento in più rate.
Art.
1.07 Variazioni di rischio- Altre assicurazioni
Qualora
nel corso del contratto si verifichino variazioni di rischio per cessazione o
per cambiamento delle occupazioni professionali, delle altre attività
dichiarate o delle condizioni nelle quali le stesse sono esercitate, il
Contraente o l' Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società. Se
la variazione implica aggravamento di rischio o rende impossibile la
delimitazione del rischio assicurato con il presente contratto tale per cui la
Società non avrebbe consentito l'assicurazione, essa ha diritto, con effetto
immediato, di recedere dal contratto secondo quanto stabilito nell' art. 1898
del Codice Civile.
Se la
variazione implica diminuzione di rischio, il premio ridotto in proporzione a
partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione, secondo quanto
stabilito dall' art. 1897 del Codice Civile.
Se per
il medesimo rischio sono contratte separatamente altre assicurazioni presso la Società
o altri assicuratori, il Contraente o l' Assicurato deve darne avviso alla
Società stessa. Questa, 30 giorni dall' avviso, può escludere dall'
assicurazione detto rischio o recedere dal contratto, con preavviso, in
entrambi i casi, di almeno 15 giorni.
Se il
Contraente o l' Assicurato omette intenzionalmente di darne avviso, la Società
non è tenuta a corrispondere l' indennizzo.
Art.
1.08 Denuncia dell' infortunio - Obblighi dell' Assicurato
La
denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora
dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato
medico, deve essere fatta entro 3 giorni dall'infortunio o dal momento in cui
l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente l'Assicurato deve inviare, a
periodi non superiori a 15 giorni sino a guarigione avvenuta, certificati
medici sul decorso delle lesioni.
Quando
l' infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa
sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla
Società.
L'Assicurato,
i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici
della Società ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga
necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno
visitato e curato l' Assicurato stesso. Se non viene adempiuto intenzionalmente
all' obbligo della denuncia ed agli
altri obblighi indicati nei commi precedenti, l' Assicurato ed i suoi aventi
diritto perdono il diritto all'indennizzo;
se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, la Società ha il diritto
di ridurre l' indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.
Art.
1. 09 Criteri di indennizzabilità
La
Società corrisponde l' indennizzo soltanto per le conseguenze dirette ed
esclusive dell' infortunio che risulti indennizzabile a termini di polizza,
indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o
sopravvenute; per tanto l' influenza che l' infortunio può aver esercitato su
tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse posso portare all' esito
delle lesioni prodotte dall' infortunio, sono conseguenze indirette e quindi
non indennizzabili.
Nei casi
di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennizza per invalidità
permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'
infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza
riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.
Art.
1.10 Morte
Se l'
infortunio ha per conseguenza la morte dell' Assicurato e questa si verifichi
entro 2 anni dal giorno in cui l' infortunio è avvenuto, la Società liquida la
somma assicurata per il caso di morte in parti uguali agli eredi legittimi o
testamentari dell' Assicurato o, in alternativa, ai beneficiari appositamente
designati.
Art.
1.11 Invalidità permanente
Se l'
infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si
verifichi entra 2 anni dal giorno nel quale l' infortunio è avvenuto, la
Società liquida un indennizzo calcolandolo sulla somma assicurata per
invalidità permanente totale accertato in base alle percentuali indicate nella
seguente tabella:
Perdita
totale, anatomica o funzionale di: DX SX
·
un
arto superiore
70%
60%
·
una
mano o un avambracci 60% 50%
·
un
pollice 18% 16%
·
un
indice
14%
12%
·
un
medio 8% 6%
·
un
anulare
8%
6%
·
un mignolo
12%
10%
·
la
falange ungueale del pollice 9% 8%
·
una
falange di altro dito della mano 1/3 del dito
Anchilosi:
·
della
scapola omerale con arto in posizione
favorevole, ma con immobilità della
scapola 25% 20%
·
del
gomito in angolazione compresa fra 120°
e 70°
con prono - supinazione libera 20% 15%
·
del
polso in estensione rettilinea con prono-
supinazione
libera
10%
8%
Paralisi
completa:
·
del
nervo radiale
35%
30%
·
del
nervo ulnare
20%
17%
Perdita
totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore:
·
al di
sopra della metà della coscia 70%
·
al di
sotto della metà della coscia ma al di sopra del
ginocchio
60%
·
al di
sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio
della
gamba
50%
Perdita
totale, anatomica o funzionale di:
·
un
piede
40%
·
ambedue
i piedi
100%
·
un
alluce
5%
·
un
altro dito del piede
1%
·
la
falange ungueale dell'alluce
2,5%
Anchilosi:
·
dell'
anca in posizione favorevole 35%
·
del
ginocchio in estensione
25%
·
della
tibio-tarsica ad angolo retto 10%
·
della
tibio-tarsica con anchilosi della sottoastragalica 15%
Paralisi
completa del nervo sciatico popliteo esterno 15%
Perdita
totale, anatomica o funzionale di:
·
un
occhio 25%
·
ambedue
gli occhi
100%
Sordità
completa:
·
di un orecchio 10%
·
di
entrambi gli orecchi
40%
Stenosi
nasale assoluta:
·
monolaterale
4%
·
bilaterale
10%
Esiti di
frattura scomposta di una costa 1%
Esiti di
frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
·
una
vertebra cervicale
12%
·
una
vertebra dorsale 5%
·
12
dorsale
10%
·
una
vertebra lombare
10%
Esiti di
frattura di un metamero sacrale 3%
Esiti di
frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5%
Postumi
di trauma distorsivo cervicale con contrattura
muscolare
e limitazioni dei movimenti del capo e del collo 2%
Perdita
anatomica
·
di un
rene
15%
·
della
milza senza compromissioni significative della crasi
ematica
8%
La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un
organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se
trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte
in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più parti di organi
o di arti in uno stesso infortunio, l'indennità viene stabilità mediante
l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al
limite massimo del 100%.
In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle
dita, la Società riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange
stessa in caso di asportazione totale.
Nei casi di
invalidità permanente non specificati
nella tabella, l’indennizzo si stabilisce tenendo conto, con riguardo alle
percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita
la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo
indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita
anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le
percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di
invalidità preesistente.
In caso di
constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dalla
suddetta tabella per l’arto superiore destro e la mano destra varranno per
l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.
Art.
1.12 Franchigia assoluta per invalidità permanente
I) La somma
assicurata per invalidità permanente è soggetta alle seguenti franchigie
assolute:
a) 5% sulla parte di somma eccedente euro
80.000,00 e fino a euro 160.000,00;
b)
10% sulla parte
di somma eccedente euro 160.000,00
Pertanto sulla parte di somma
assicurata:
- eccedente euro 80.000,00 e fino euro 160.000,00,
la Società non liquida alcun indennizzo se l’invalidità permanente è di grado
non superiore al 5% della totale; se invece l’invalidità permanente è superiore al 5% della totale,
la Società liquida l’indennizzo solo per la parte eccedente;
- eccedente euro 160.000,00, la Società non
liquida alcun indennizzo se l’invalidità permanente è di grado non superiore al
10% della totale; se invece l’invalidità permanente è superiore al 10% della
totale, la Società liquida l’indennizzo solo per la parte eccedente.
II) Limitatamente agli infortuni derivanti dalla
pratica dello sci opera una franchigia assoluta del 5%.
Pertanto la Società non liquida alcuna
indennità se l’invalidità permanente è di grado non superiore al 5% della
totale; se invece l’invalidità permanente supera il 5% della totale, la Società
liquida l’indennizzo solo per la parte eccedente, salvo quanto previsto al
precedente comma I).
III) Nel caso in cui l’invalidità permanente sia
di grado superiore al 20% della totale la Società liquida l’indennizzo
riducendo alla metà le franchigie di cui sopra; nel caso in cui l’invalidità
permanente sia di grado superiore al 30% della totale la Società liquida
l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.
Art. 1.13 Inabilità temporanea.
Qualora
l’infortunio abbia per conseguenza una inabilità dell’Assicurato ad attendere
alle occupazioni dichiarate, la Società liquida la somma assicurata:
· integralmente, per tutto il tempo in cui l’Assicurato si è trovato
nella totale incapacità fisica ad attendere alle proprie attività;
· al 50%, per tutto il tempo in cui l’Assicurato non ha potuto
attendere che in parte alle proprie attività.
L’indennizzo
per inabilità temporanea viene corrisposto per il periodo della necessaria cura
medica e decorre dal giorno successivo
a quello dell’infortunio regolarmente denunciato o, in caso di ritardo, dal
giorno successivo a quello della denuncia e cessa il giorno precedente a quello
dell’avvenuta guarigione.
Nel caso in cui l’Assicurato non
abbia inviato successivi certificati medici nel termine prescritto dall’art.
1.08, l’indennizzo decorre dalla data di guarigione pronosticata dall’ultimo
certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data
anteriore.
Detto indennizzo viene corrisposto
per un periodo massimo di un anno dal giorno dell’infortunio.
I) Nel caso in cui la somma
assicurata per inabilità temporanea:
a) sia
superiore a euro 20,00 ma non superiore a euro 26,00 la Società liquida
l’indennità a partire dall’11° giorno
successivo a quello computabile a termini del precedente art. 1.13;
b) sia superiore a euro 30,00 ma non superiore a
euro 40,00 la Società liquida l’indennità a partire dal 16° giorno successivo a
quello computabile a termini del precedente art. 1.13;
c) sia superiore a euro 40,00 la Società liquida
l’indennità a partire dal 21° giorno successivo a quello computabile a termini
del precedente art. 1.13.
II) Limitatamente agli infortuni derivanti dalla
pratica dello sci la Società liquida l’indennità a partire dall’11° giorno
successivo a quello computabile a termini del precedente art. 1.13, salvo
quanto previsto al precedente comma I).
Art.
1.15 Indennità giornaliera da ricovero
Se in
conseguenza di infortunio l’Assicurato viene ricoverato in istituto di cura la
Società liquida una indennità per ogni giorno di ricovero nella misura di
1/1000 della somma assicurata per invalidità permanente con il limite
giornaliero di euro 60,00 e per un periodo massimo di 300 giorni – anche non
consecutivi – da quello dell’infortunio.
Il giorno di dimissione non è
indennizzabile.
In detta limitazione giornaliera
rientrano anche le somme eventualmente assicurate per lo stesso titolo con
altre polizze infortuni che l’Assicurato ha in corso con la Società. Pertanto,
in caso di sinistro, il Contraente dovrà comunicare l’esistenza di altre polizze
infortuni delle quali sia beneficiario l’Assicurato e, nell’eventualità che le
somme complessivamente assicurate eccedessero l’importo sopraindicato,
l’indennizzo sarà adeguato con riduzione ed imputazione proporzionale sui
singoli contratti.
La Società, a richiesta
dell’Assicurato e su presentazione dei documenti giustificativi, corrisponde
mensilmente anticipi sull’indennizzo dovuto, da imputarsi nella liquidazione
definitiva.
Art. 1.16 Cumulo degli indennizzi
Gli indennizzi per inabilità temporanea e indennità
giornaliera da ricovero sono cumulabili fra loro e pure con quelli per morte e
invalidità permanente. Tuttavia dopo il pagamento di un indennizzo per
invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in
conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai
beneficiari la differenza fra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il
caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso
contrario. Il diritto agli indennizzi per invalidità permanente, inabilità
temporanea e indennità giornaliera da ricovero sono di carattere personale e
quindi non trasmissibili agli eredi.
Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente
dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in
misura determinata, la Società paga ai beneficiari l’importo liquidato od
offerto.
Art. 1.17 Liquidazione
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli
accertamenti del caso, la Società liquida l’indennizzo che risulta dovuto, ne
dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione,
provvede al pagamento.
L’indennizzo viene corrisposto in Italia nella valuta
avente corso legale in Italia.
La Società non è tenuta a corrispondere anticipi, salvo
quanto previsto dagli articoli 1.15 e 1.18.
Art. 1.18 Controversie
In caso
di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di
invalidità permanente o sul grado e durata dell’inabilità temporanea nonché
sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità di cui all’art. 1.09, le
parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se
ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, a norma e nei limiti delle
condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed
il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del
Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve
riunirsi il collegio medico.
Il
collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più
vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
Ciascuna
delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato,
contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
Le
decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da
ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano
fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore
o violazione di patti contrattuali.
I
risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito
verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le
decisioni del collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei
medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere
attestato nel verbale definitivo.
E' data
facoltà al collegio di rinviare, dove ne riscontri l'opportunità,
l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal
collegio stesso, entro 2 anni, in tal caso il collegio può disporre la
concessione di un anticipo da imputarsi nella liquidazione definitiva del
sinistro.
Art.
1.19 Foro competente
Per le
azioni riguardanti l'esecuzione del presente contratto e per ogni controversia
di diversa da quelle previste dal precedente art. 1.18, foro competente a
scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del
convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la
polizza.
Art.
1.20 Recesso in caso di sinistro
Dopo
ogni denuncia di sinistro e fino al 60.mo giorno del pagamento o rifiuto
dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dall'assicurazione, mediante
lettera raccomandata, con preavviso di 15 giorni, rimborsando la quota di
premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.
La
riscossione dei premi venuti a scadenza dopo tale ultimo termine o
qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come
rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.
Art.
1.21 Proroga dell'assicurazione
In mancanza
di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 60 prima
della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata
per una durata uguale a quella originaria (esclusa la frazione di anno)
e così successivamente, ma col limite di 2 anni per ogni tacito rinnovo.
Art.
1.22 Rinuncia all'azione di rivalsa
La
Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice
Civile verso il responsabile dell'infortunio, lasciando così integri i diritti
dell'Assicurato e dei sui aventi causa contro i responsabili dell'infortunio.
Art.
1.23 Oneri
Tutti
gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza
ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento
ne sia stata anticipato dalla Società.
Art.
1.24 Rinvio alla Legge
Per
tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.
1.25 Variazione nella persona del Contraente
In caso
di alienazione dell'azienda o di parte delle attività alle quali sono
addette le persone assicurate, il Contraente deve trasmettere all'acquirente
l'obbligo di continuare
il
contratto per la parte che lo riguarda.
Nel caso
di fusine della società contraente, il contratto continua con la società
che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.
Nei casi
di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il
contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova
denominazione o ragione sociale.
Nei casi
di scioglimento della società contraente o della sua messa in liquidazione, il
contratto continua fino alla chiusura della liquidazione. Le variazioni sopra
indicate devono essere comunicate dal Contraente, od aventi causa, entro il
termine di 15 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 30 giorni
successivi ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con
preavviso di 15 giorni.
Art.
1.26 Variazioni delle persone assicurate
L'assicurazione
vale per le persone designate in polizza ed in quanto permanga rispetto
ad esse il rapporto in considerazione del quale fu fatta l'assicurazione.
Le
variazioni del personale assicurato devono essere comunicate alla Società
restando inteso che:
se le
variazioni comportano un aumento del premio, la Società ne prende atto con
appendice e la Contraente è obbligata al pagamento del relativo premio
entro 15 giorni dalla ricezione dell'appendice stessa;
la
cessazione dei singoli Assicurati, che comunque deve essere
adeguatamente documentata, non seguita da sostituzione dà luogo ad una
corrispondente riduzione di premio a partire dalla prima scadenza annuale
successiva.
Art. 1.27 Assicurazione in base alle
retribuzioni, al numero del personale assicurato o ad altre forme di
indicazione non nominativa delle persone assicurate
Si intendono valide le seguenti
condizioni:
a) Esonero denuncia infermità, difetti fisici e
mutilazioni
Il Contraente è esonerato
dall’obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli Assicurati fossero
affetti al momento della stipulazione della presente polizza o che dovessero in
seguito sopravvenire, fermo restando il disposto dell’art. 1.09 (Criteri di
indennizzabilità)
b) Esonero denuncia altre assicurazioni
A parziale deroga di quanto previsto
dalle condizioni di assicurazione, il Contraente è esonerato dall’obbligo di
denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero
in corso o stipulassero in proprio per lo stesso rischio; permane invece
l’obbligo per il Contraente di denunciare le altre eventuali assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse
per un rischio analogo a quello della presente polizza.
c) Retribuzione
Per
retribuzione si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente
effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni: oltre allo stipendio,
tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere
continuativo, ivi comprese le provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro
compenso ed indennità anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto
corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere
eccezionale.
Fa parte
della retribuzione anche l’equivalente del vitto e dell’alloggio eventualmente
dovuti al dipendente nella misura convenzionalmente concordata.
Per la
liquidazione dell’indennizzo si considera retribuzione quella che l’infortunato
ha percepito per i titoli di cui sopra, nei dodici mesi precedenti quello in
cui si è verificato l’infortunio, comprese le somme relative a retribuzioni non
pagabili ricorrentemente in ciascun mese, purché su esse sia conteggiato o sia
conteggiabile il premio di assicurazione.
Il Contraente
è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle
persone assicurate. Per l’identificazione di tale persone, per la determinazione
delle rispettive somme assicurate e per il computo del relativo premio si farà
riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente.
d) Numero
Il contraente è esonerato
dall’obbligo di denunciare le generalità delle persone da ritenersi assicurate.
Tali persone dovranno essere in condizioni di assicurabilità a norma dell’art.
1.03 delle presenti condizioni generali di assicurazioni. Per l’identificazione
delle medesime si fa riferimento ai libri di amministrazione del Contraente ed
agli altri registri per le assicurazioni sociali, documenti che il Contraente
stesso si obbliga ad esibire in qualsiasi momento alle persone incaricate dalle
Società di effettuare accertamenti e controlli.
(valide solo se espressamente
richiamate nella relative appendici di polizza)
1. Limitazione della garanzia agli
infortuni professionali
A deroga dell’art. 1.02 “Oggetto e
delimitazioni dell’assicurazione”, la garanzia vale esclusivamente per gli
infortuni che l’Assicurato subisca nell’esercizio dell’occupazioni
professionali principali ed accessorie dichiarate.
2. Limitazione della garanzia agli
infortuni extra-professionali
A deroga dell’art. 1.02 “Oggetto e
delimitazioni dell’assicurazione”, la garanzia vale esclusivamente per gli
infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento di ogni normale attività
che non abbia carattere professionale.
Restano
quindi esclusi tutti gli infortuni verificatisi durante lo svolgimento
dell’attività a carattere professionale e comunque, per coloro i quali siano
soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quelli
che si dovessero verificare in circostanze tali da farli rientrare nella sfera
di competenza della suddetta assicurazione obbligatoria.
3. Estensione
della garanzia alle ernie e agli sforzi.
A parziale
deroga dell’art. 1.02, B) “Delimitazioni dell’assicurazione” lett. h) e fermi
comunque i criteri di indennizzabilità di cui al precedente art. 1.09, la
garanzia comprende – limitatamente ai casi di invalidità permanente, in misura
non superiore al 10% della relativa somma assicurata.
4. Rimborso
spese di cura
La garanzia
copre, fino a concorrenza della somma assicurata in polizza, le seguenti spese
sostenute in conseguenza dell’infortunio:
-
onorari dei chirurghi e dell’equipe operatoria;
-
spese per l’uso della sala operatoria;
-
spese per medicinali prescritti dal medico curante;
-
onorari dei medici;
-
spese relative ad accertamenti diagnostici
-
spese
per il trasporto dell'Assicurato in istituto di cura con autoambulanza.
La
Società effettua il rimborso delle spese sostenute agli aventi diritto previa
presentazione dei documenti giustificativi a cura ultimata.
5
Indennità giornaliera da ingessatura
Qualora
a seguito di infortunio venga applicato apparecchio gessato, la Società liquida
un'indennità giornaliera nella misura di 1/1000 della somma assicurata per
invalidità permanente - con il limite giornaliero di €. 52,00 - fino alla
rimozione dell'apparecchio gessato, per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è
trovato nella totale incapacità fisica ad attendere alle attività professionali
dichiarate.
Detta
indennità non si cumula con quella prevista dall'articolo 1.15 "Indennità
Giornaliera da ricovero" per il tempo di ricovero in istituto di cura e
viene corrisposta per un periodo massimo di 40 giorni.
6
Responsabilità Civile del Contraente
La
Società si obbliga a tenere indenne il
Contraente di quanto egli sia tenuto a pagare per danni corporali o
di morte (capitali, interessi e spese) agli Assicurati o aventi diritto
a sensi di polizza, quale responsabile civile a norma di legge per gli
infortuni avvenuti in dipendenza dei rischi assicurati e indennizzabili ai
sensi della presente polizza.
Tale
garanzia è prestata per ciascun infortunato fino a concorrenza di un ulteriore
importo, pari a quello che sarebbe dovuto secondo le condizioni di polizza a
titolo di indennizzo per l'assicurazione infortuni, fino ad un limite massimo
di Euro 300,00, nel caso di un evento che colpisca più persone, l'importo complessivo
a carico della società non potrà superare il limite massimo di Euro 1.500.000,00.
L'Assicurazione
vale nel caso in cui l'infortunato od i suoi beneficiari non si accontentino
dell'indennizzo previsto dalla presente polizza e avanzino maggiori pretese di
risarcimento per responsabilità civile del Contraente. In tal caso, l'importo
dell'indennizzo viene accantonato per essere computato nel risarcimento che il
Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.
Ove
l'infortunato o i beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile o
in essa rimangano soccombenti, l'importo accantonato è pagato sotto deduzione
delle spese sostenute per resistere all'azione di danno.
Se con i
beneficiari destinati in polizza o indipendentemente da essi, altri
aventi diritto al risarcimento per l'infortunio subito dall'Assicurato avanzino
pretese di danno verso
il
Contraente, l'assicurazione vale anche nei riguardi delle richieste di questi
ultimi concorso o meno con quelle dei beneficiari, fermi sempre i limiti di cui
al comma secondo della presente condizione particolare.
L'assicurazione
non è prestata quando gli infortunati siano amministratori di società a
responsabilità limitata, soci di una società a responsabilità illimitata che
contraenti della polizza, ovvero parenti od affini del Contraente,
dell'amministratore o dei socio anzidetto, stabilmente con loro conviventi.
La
Società assume fino a quando ne ha interesse, sostenendone le spese a termine di legge, la gestione delle vertenze
tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del
Contraente, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad esso competenti.
Il
Contraente deve al più presto informare la Società (trasmettendole
in ogni caso documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza) delle
pretese avanzate dagli infortunati o dai beneficiari, dell'inizio di
ogni causa civile e penale e nominare gli avvocati o procuratori designati
dalla Società per la difesa, restando in facoltà del Contraente di aggiungerne
altri a proprie spese.
7.
Adozione della tabella di legge (I.N.A.I.L.)
A deroga
dell'art.l.11 "Invalidità Permanente" si conviene che l'accertamento
del grado di invalidità permanente avverrà in base alle percentuali previste
dalla "tabella INAIL" di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965
n. 1124, come in vigore al 24 luglio 2000.
8.
Estensione della garanzia alla guida di autocarri
A
parziale deroga dell' art. 1.02, l'assicurazione comprende la guida di
autocarri in genere, di trattori stradali, di autotreni, di autoarticolati e
autosnodati.
9.
Dirigenti
A
parziale deroga dell'art. 1.01 "Definizione di infortunio" e 1.11
"Invalidità permanente", si conviene tra le Parti quanto segue:
per la
definizione di infortunio professionale si fa riferimento alla legge infortuni
sul lavoro di cui al D.P.R 30.6.1965, n. 1124 T.U., come in vigore al 24 Luglio
2000;
la
tabella di determinazione dell'invalidità permanente di cui all'art, 1.11 si
intende sostituita da quella prevista nel D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 'I'.U.,
come in vigore al 24 Luglio 2000; inoltre, le percentuali di invalidità
permanente indicate nella tabella anzidetta, si applicano sulle somme
assicurate in polizza per invalidità permanente assoluta e l'indennizzo viene
liquidato in contanti anziché sotto forma di rendita; quando, in conseguenza di
infortunio, l'attitudine del dirigente assicurato venga ridotta in misura tale
che non sia più obiettivamente possibile la prosecuzione dell'attività di
dirigente in genere e quindi del rapporto di lavoro con il Contraente,
l'indennità per invalidità permanente verrà liquidata al 100% sul capitale
assicurato in polizza per il caso di invalidità permanente, fermo restando
quanto disposto dell'art. 1.09 "Criteri di indennizzabilità".
10.
Dirigenti-Malattie professionali
L'assicurazione
si intende estesa anche alle "malattie professionali" che si
manifestassero nel corso della validità della polizza, intendendosi come tali
quelle riconosciuto per l'industria esercitata dal Contraente dalla legge
infortuni di cui alla precedente condizione particolare 9. - let a), fermo
quanto previsto dall'art. 1.02 B) "Delimitazioni dell'assicurazione"
- lett. j) e che producano la morte o riducano l'attitudine generica in misura
superiore al 10%.
Agli
effetti di tale estensione, il Contraente dichiara che i dirigenti da assicurare non presentano alcuna
manifestazione morbosa che possa farli ritenere affetti da qualsiasi delle
malattie professionali, mentre si impegna, nel caso di inclusione in Garanzia
di altre persone, a ragguagliare
preventivamente la Società sulle condizioni dei singoli.
Il
periodo massimo utile per procedere alla valutazione definitiva del
danno "malattie professionali" viene fissato in 2 anni dal giorno
della denuncia della malattia.
Si
intende confermato agli, effetti dell'assicurazione "malattie
-professionali" quanto previsto dalla precedente condizione particolare 9."Dipendenti"- lett. b) e c).
Spett.le G.G.L. CLIM
Casella postale 10012
20120 Milano
DENUNCIA DI INFORTUNIO
Data del sinistro …………………..ora del sinistro ………… Luogo…………………………….
Indicare la
disciplina sportiva (o allenamento) durante la quale è avvenuto il sinistro ………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Generalità del tesserato infortunato ………………………………………………………………
………………………………………………………………………tel…………..…………………
Numero tessera CSI
……………….. Anno ………………. Rilasciata in data ………………...
Società sportiva
……………………………………………………………………………………..
(denominazione)
…………………………………………………………………………………………………………………
(indirizzo) (telefono)
Descrizione chiara e circostanziata delle cause che hanno provocato il sinistro : …………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Tipologie delle lesioni subite ……………………………………………………………………….
Generalità e domicilio di eventuali testimoni …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(Allegare fotocopia tessera CSI e certificato medico o di Pronto Soccorso)
Il sottoscritto dichiara che tutto quanto sopra esposto corrisponde a verità
Firma del denunciante
………………………………………………………………………..