Centro Sportivo Italiano

 

Generali S.p.A.

 

 

 

 

Convenzione assicurativa

INFORTUNI

                      

 

 

Anno 2005/06

      

 

 

 

 

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.a.

 

La copertura assicurativa con ogni singolo associata decorre dal giorno di vidimazione della tessera o del modulo di  richiesta tesseramento (modello “2 T”);

 

Le garanzie previste nella polizza si intendono operanti e valide per tutte le manifestazioni sportive e gare, a cui i tesserati CSI intendano partecipare, comprese quelle organizzate da altri enti in collaborazione e/o in accordo con  CSI contemplate nei calendari sportivi del CSI;

 

E’ fatta salva per il CSI Presidenza Nazionale la facoltà di avere informazioni in ordine alla posizione di ciascuna pratica infortunistica;

 

L’elenco riportante il numero effettivo dei tesserati relativi ad ogni anno assicurato, sarà fornito dal contraente CSI alla compagnia entro il 21/12.

 

Fermo il resto

 

 

NOTA

 

Vengono riportate integralmente le due convenzioni assicurative relative al ramo infortuni  (polizza           n° 222296116) ed al ramo RCT (polizza n° 222296117), stipulate con la Compagnia Assicurazioni Generali S.p.A. per i tesserati ordinari del CSI (atleti e non atleti ad eccezione dei Circoli Culturali e Sportivi in Parrocchia e dei Circoli Culturali Sportivi Studenteschi per i quali è stipulata una apposita convenzione infortuni relativa solo a invalidità permanente e morte, oltre che di R.C.T., pubblicata nell’apposito spazio “Circolo culturale sportivo in parrocchia” del sito www.csi-net.it).  I termini di copertura previsti in tali polizze sono validi per tutti  i tesserati dell’anno sportivo 2005/2006. Si precisa che le spese mediche  sostenute a seguito di infortunio saranno rimborsate indipendentemente dalla invalidità permanente, ma con una franchigia di Euro 200,00 sulle spese mediche effettivamente sostenute.

Le voci relative al risarcimento a seguito di infortunio  riguardano esclusivamente:

-          la morte   61.975,00

-          l’invalidità permanente con la franchigia assoluta del 5% e fino ad un importo massimo di             €. 51.646,00;

-          le spese mediche con franchigia di € 200,00 fino ad un massimo di €. 2.582,00

-          la diaria da ricovero € 25,82 al giorno con esclusione dei primi due giorni e per un massimo di 60 giorni.

Inoltre va ricordato che :

-          le cure (comprese fasciature, steccature ed ingessature), i medicinali, i trattamenti fisioterapici e rieducativi sono tutti risarcibili solo se prescritti da un medico del servizio sanitario nazionale, dalla ASL o da un ospedale; in particolare le spese relative alla fisioterapia saranno rimborsate solo se rese necessarie da intervento chirurgico o da lesioni ossee a seguito di infortunio;

-          non è indennizzabile l’invalidità temporanea e l’ingessatura;

-          la denuncia di infortunio (o di RCT) redatta sull’apposito modulo dovrà essere inviata a mezzo raccomandata direttamente dall’infortunato (o dal danneggiante-assicurato in caso di RCT) entro 45 giorni dall’evento o dal momento in cui l’assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto possibilità, rispettivamente: la denuncia di infortunio al GGL CLIM Casella Postale 1001220120 Milano (tel. 02/67398700) ; quella di RCT a Generali Assicurazioni SPA Via Arenula n. 41 – 00186 Roma (tel. 06/6893800 fax 06/6893802).  Nella denuncia occorre riportare il proprio recapito telefonico. Dalla cessazione delle cure mediche l’assicurato dovrà presentare alla compagnia il certificato di guarigione;

-          il massimale della RCT è pari ad € 1.549.000,00;

-          il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno (qualora entro tale termine una pratica non venga liquidata con la proposta di risarcimento, l’interessato deve tenerla in vita inviando direttamente alla compagnia assicuratrice una raccomandata per l’interruzione dei termini di prescrizione).

 

Il testo riportato è quello relativo alla polizza – Ramo Infortuni e risulta composto da una prima pagina con l’appendice che ha introdotto la franchigia di € 200,00 per le spese mediche e con alcune precisazioni sull’interpretazione della medesima polizza, segue, poi, la parte relativa alle condizioni particolari dattiloscritte ed infine il testo relativo alle condizioni generali, le  quali sono valide solo se richiamate dalle condizioni particolari dattiloscritte, che prevalgono su di  esse.

 

Si riporta, infine, il modello di denuncia infortunio e RCT che potranno essere utilizzati per l’inoltro, della domanda di risarcimento dei danni, da parte dell’atleta infortunato o dell’assicurato.

 

CONDIZIONI PARTICOLARI DATTILOSCRITTE

 

ASSICURATI E OGGETTO DELLA GARANZIA

 

A termini delle condizioni generali di assicurazione della su indicata polizza — fatte salve le deroghe e modifiche di cui ai punti seguenti — la infrascritta Società assicura contro gli infortuni, come definiti all’art. 1.01) delle condizioni particolari di assicurazione, tutti i tesserati del CENTRO SPORTIVO ITALIANO, intendendosi per tali i titolari della tessera, numerata e datata del CENTRO SPORTIVO ITALIANO. Detta tessera, che è il titolo che costituisce diritto alla presente garanzia assicurativa, verrà rilasciata a cura del CENTRO SPORTIVO ITALIANO a mezzo dei suoi organi periferici ( Comitati Regionali, Provinciali. Territoriali, Società Affiliate), da questo specificatamente autorizzati attraverso le forme organizzative che ritiene di adottare.

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura a favore di ogni singolo associato decorre dal giorno della data trascritta sulla tessera fino al termine della stagione sportiva e comunque fino ad un massimo di 365 giorni.

Per gli assicurati associati con tessera AR (Attività Ricreativa), la garanzia vale per la durata delle manifestazioni cui si riferiscono anche se terminano oltre la scadenza contrattuale e purché siano iniziate prima di dette scadenze.

 

L’assicurazione di cui al presente contratto viene prestata per gli infortuni, a termine di polizza, subiti:

a) durante la pratica di tutti gli sport promossi dal CENTRO SPORTIVO ITALIANO e relativi allenamenti e prove, anche se effettuate a titolo di preparazione personale;

b) durante la partecipazione alle attività associative, ricreative, sportive ricreative formative turistiche e culturali in genere organizzate e/o promosse dall’associazione.

L’assicurazione è estesa ai viaggi e ai trasferimenti effettuati a piedi o con normali mezzi di trasporto pubblici o da noleggio (esclusi aerei) e decorre da quando il tesserato lascia la sua residenza abituale e cessa al momento in cui vi rientra.

Sono compresi inoltre gli infortuni sportivi dai quali il tesserato venisse colpito durante le soste nelle località intermedie del viaggio, durante il soggiorno nel luogo di destinazione e durante gli eventuali trasferimenti tra più località; il tutto purché reso necessario dalla partecipazione alla manifestazione e/o attività per le quali è prestata la garanzia.

Per gli arbitri, i giudici di gara e gli ausiliari sportivi, il viaggio per l’espletamento degli incarichi loro affidati può essere effettuato anche con normali mezzi di trasporto privati (esclusi aerei).

 

La copertura assicurativa sarà operante oltre la scadenza del 01/07/2006 per le attività iniziate prima di tale data.


TESSERATI DISABILI

 

 I tesserati CSI non vedenti, handicappati e disabili in genere, purché il loro numero non superi l’1% del totale di tutti i tesserati, usufruiranno per gli infortuni personali delle stesse garanzie assicurative previste dalla vigente convenzione per i tesserati normodotati.

 

 

SOMME ASSICURATE

 

Ciascuna persona si intende assicurata per le seguenti prestazioni:

 

TESSERATI

 

                        € 61.975,00 in caso di Morte

fino a    € 51.646,00 in caso di Invalidità Permanente

fino a       2.582,00 per Rimborso Spese Sanitarie

                                25.82 per Indennità Giornaliera in caso di Ricovero

 

MANIFESTAZIONI FREE SPORT

 

€ 51.646.00 in caso di Morte

fino a    € 61 .975,00 in Caso di Invalidità Permanente

 

ACQUATICITA’ (da zero a tre anni)

 

            € 10.329,00 in caso di Morte

fino a    € 25.823,00 in caso di Invalidità Permanente

fino a       1.033,00 per Rimborso Spese Sanitarie

 

Si intende richiamata ed operante la condizione particolare 8-Adozione della tabella di legge.

 

A deroga dell’art. 1.12 delle condizioni generali di assicurazione, da intendersi contestualmente abrogato, sulla somma assicurata per invalidità permanente opera una franchigia assoluta del 5%. Pertanto, si conviene che non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% della totale; se invece la percentuale di invalidità permanente supera il 5% della totale, viene corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente detta percentuale.

Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado superiore al 25% della totale, la Società liquida l’indennità senza deduzione di alcuna franchigia.

A parziale deroga di quanto disposto dall’art.1.15 delle condizioni generali di assicurazione l’indennità in caso di ricovero viene corrisposta a partire dal terzo successivo a quello computabile a termini del suddetto articolo e per un periodo massimo di 60 giorni.

 

Per ogni infortunio indennizzabile a termini di polizza la Società assicura il rimborso delle spese entro il massimale prescritto per:

-   gli accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici)

-  le cure (comprese fasciature, steccature e ingessature), i medicinali, i trattamenti fisioterapici e rieducativi risarcibili esclusivamente se prescritti da A.S.L. resi necessari da intervento chirurgico o che riguardino lesioni ossee a seguito di infortunio, nonché le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera);

- gli onorari dei medici nonché in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi e dell’equipe operatoria;

- l’uso della sala operatoria e il materiale di intervento;

- le rette di degenza in ospedali e clinica;

-  i ticket sanitari in genere;

- il trasporto dell’Assicurato o in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa effettuato con ambulanza.

 

E’ invece escluso il rimborso delle spese per acquisto o noleggio di apparecchi ortopedici, protesi di qualsiasi genere (salvo che siano applicate durante l’eventuale intervento chirurgico) e di carrozzelle ortopediche.

 


Qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la garanzia vale per le eventuali spese o eccedenze di spesa rimaste a suo carico.

 

La Società effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata.

 

MASSIMO CATASTROFALE PER UNICO EVENTO

 

Nel caso di infortunio che colpisse contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di € 2.582.285,00. Qualora le indennità liquidabili ai sensi della polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

 

PERSONE NON ASSICURABILI

 

A parziale deroga dell’art. 1.03 delle condizioni generali di assicurazione:

 

1)       non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

L’assicurazione cessa con il loro manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall’art. 1898 del Codice Civile:

2)       il limite di età viene elevato a 90 anni, con l’intesa che:

- per le persone di età superiore a 70 anni e fino a 75 anni gli indennizzi dovuti vengono ridotti di 1/3;

- per le persone di età superiore a 75 anni e fino a 90 anni gli indennizzi dovuti vengono ridotti di 2/3.

 

ESTENSIONE Dl GARANZIA — ESCLUSIONI

 

A parziale deroga dell’art. 1.02 delle condizioni generali  di assicurazione e di quanto previsto dalle condizioni aggiuntive:

- sono compresi in garanzia anche le lesioni ( esclusi gli infarti e le ernie) determinate da sforzi;

- sono esclusi dall’assicurazione:           

 

-          gli infortuni derivanti dalla guida ed uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei;

-          gli infortuni derivanti dalla guida di veicoli (fatta eccezione per gli arbitri e giudici di gara) natanti a motore;

-          gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare ( e relative prove o   allenamenti) comportanti l‘uso di veicoli o natanti a motore, con esclusioni delle manifestazioni di motoraduni, autoraduni e motocross purché previste dai calendari delle attività dell’Associazione;

-          gli infortuni derivanti da inondazioni ed eruzioni vulcaniche;

-          gli infortuni derivanti da guerra ed insurrezione, salvo quanto in appresso indicato;

-          gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci non a scopo terapeutico,   dall’uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni;

-          gli infortuni che siano la conseguenza di proprie azioni delittuose;

-          le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

-          le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio;

-          gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.

 

STATO DI GUERRA E DI INSURREZIONE

 

A parziale deroga di quanto precedentemente previsto, la garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpissero l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. La presente estensione non opera in caso di infortuni aeronautici e per coloro che prestano il servizio militare.

 

DENUNCIA DELL’INFORTUNIO

 

Ad integrazione dell’art. l.08 delle condizioni generali di assicurazione, si precisa che:

- la denuncia dell’infortunio deve essere corredata anche da fotocopia della tessera associativa e da tutte  le notizie inerenti alla posizione associativa dell’Assicurato,

- la denuncia dell’infortunio deve essere fatta entro 5 giorni dall’infortunio o dal momento in cui l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, comunque, nei 45 giorni successivi all’infortunio;

 - dalla cessazione delle cure mediche l’Assicurato dovrà presentare alla Società li certificato di guarigione, anche se non richiestogli. Nel caso che dalle lesioni di infortunio residui invalidità permanente, l’Assicurato avrà cura che il medico estensore del predetto certificato definitivo descriva dettagliatamente la natura ed il carattere dei postumi residuati dalla lesione. In base a tale certificato, la Società, se del caso è trascorso il necessario periodo dì stabilizzazione dei postumi, provvederà a sottoporre l’Assicurato ad accertamento medico fiduciario, al fine di stabilire definitivamente l’esistenza e l’entità dell’Invalidità permanente oggetto di indennizzo.

-le spese relative alle certificazioni sono a carico dell’Assicurato

 

ESONERO DENUNCIA GENERALITA’

 

La Contraente è esonerata dall’obbligo di denunciare le generalità delle persone da ritenersi assicurate. Per l’identificazione delle medesime si fa riferimento alle tessere rilasciate dalla Contraente e ai registri ufficiali tenuti dalla Contraente stessa, documenti che quest’ultima si obbliga ad esibire in qualsiasi momento alle persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli.

 

Tali persone dovranno essere in condizioni di assicurabilità a norma del relativo art. 1.03 delle condizioni generali di assicurazione e di quanto sopra indicato.

 

ESONERO DENUNCIA INFERMITA’

 

La Contraente è esonerata dall’obbligo di denunciare le infermità di cui i singoli assicurati fossero affetti o che dovessero in seguito sopravvenire (salvo che si tratti di persone) trovantisi nelle condizioni fisiche di cui all’art. 1.03  delle condizioni generali di assicurazione o da ritenersi, come tali, per regola non assicurabili), fermo restando il disposto dell’articolo inerente ai criteri di indennizzabilità.

 

ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

 

La contraente è esonerata dall’obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio o per lo stesso rischio; permane invece l’obbligo per la contraente di denunciare le altre eventuali assicurazioni che la stessa avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza.

 

Per le attività FREE SPORT,

 

La copertura assicurativa sarà valida nei giorni previsti dal calendario delle manifestazioni, le eventuali modifiche nelle date e nei luoghi di svolgimento ivi stabiliti dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto alla Società, anche a mezzo fax, almeno 24 ore prima della loro effettuazione. La decorrenza della copertura per ogni manifestazione, se già denunciata avrà inizio dalla prima ora e terminerà alle ore 24.00 del giorno previsto per il termine. Qualora tali dati non vengano invece denunciati nei termini succitati, la garanzia decorre un’ora dopo il ricevimento via fax della suddetta comunicazione.

 

fermo il resto


ASSICURAZIONE INFORTUNI

 

DEFINIZIONI

 

Nel testo che segue si intendono per:

 

Assicurato

La persona per la quale è prestata l’ assicurazione.

 

Contraente

La persona con la quale è stipulato il contratto.

 

Inabilità temporanea

La perdita temporanea, in misura parziale o totale, della capacità dell’Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni professionali.

 

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

 

Invalidità Permanente

La perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

 

Istituto di cura

Ogni ospedale, clinica o casa di cura (convenzionata o privata) in Italia o all’estero, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, al ricovero ed eventualmente all’assistenza sanitaria in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.

 

Premio

La  somma dovuta dal Contraente alla Società.

 

Ricovero

La degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento.

 

Rischio

La probabilità del verificarsi del sinistro.

 

Sinistro

L’evento dannoso per cui é prestata l’assicurazione.

 

Società

Le Assicurazioni Generali S.p.A.

 

 


 

Art.1.01 Definizione d’infortunio

Per infortunio si intende ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’ invalidità permanente o un’inabilità temporanea.

  

Art.1.02   Oggetto e delimitazioni dell’assicurazione

A) OGGETTO DELL’ ASSICURAZIONE

L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle proprie attività professionali dichiarate in polizza e di ogni altra normale attività che egli compia senza carattere di professionalità.

 

Sono considerati infortuni e compresi nell’assicurazione:

a)                le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni;

b)                       le conseguenze di indigestioni di sostanze dovute a causa fortuita, restando comunque escluse le conseguenze di intossicazioni dovute ad abuso di alcolici e di psicofarmaci o ad uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;

c)                 l’asfissia per fuga di gas o vapori;

d)                l’annegamento;

e)                       le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana in occasione di aggressioni e di atti violenti subiti, anche se dovuti a movente politico, sociale, sindacale o terrorismo, nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia preso parte attiva;

f) le conseguenze delle infezioni (escluso il carbonchio), nonché degli avvelenamenti causate da morsi di animali e punture di insetti, esclusa comunque la malaria;

g)           le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortuni   indennizzabili a termini di polizza.  

 

Sono altresì compresi nella presente assicurazione:

h)              colpa grave- gli infortuni sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicurato (a parziale deroga dell’art.1900 del Codice Civile), nonché in stato di malore od incoscienza;

i)                trasporti-a condizione che l’Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni di legge, gli infortuni derivanti da:

-    guida di ciclomotori;

-          uso e guida di motoveicoli, autovetture ad uso privato, autoveicoli per trasporto   promiscuo di persone e cose, autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, macchine agricole, natanti da diporto;

j)             servizio militare - gli infortuni avvenuti durante il servizio militare in tempo di pace in seguito a richiamo per ordinarie esercitazioni; durante il servizio militare di leva in tempo di pace la garanzia opera esclusivamente per i rischi non connessi allo svolgimento del servizio cui lo stesso è chiamato; la garanzia invece sospesa durante il servizio sostitutivo di quello militare di leva, l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;

k sportiva - gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare ( e  relative prove ed allenamenti):

- )  pratica automobilistiche di regolarità pura;

- podistiche, di bocce, golf, pesca senza autorespiratore, tiro, scherma, tennis;

-aziendali, interaziendali od aventi carattere ricreativo;

l) rischio volo - gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonché da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica e di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante trasporto pubblico passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per i rischi da essa previsti.  Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclub.

Comunque la somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dallo stesso Contraente, dall’Assicurato o da terzi in suo favore non potrà superare i seguenti limiti:

-          € 600.000,00  per il caso di invalidità permanente o totale;

-          € 600.000,00 per il caso di morte;

-          €. 120,00 per il caso di inabilità temporanea;

per persona e di :

-                        € 3.000.000,00  per il caso di invalidità permanente totale;

-                        € 3.000.000,00  per il caso di morte;

-                          2.500,00 per il caso di inabilità temporanea;

complessivamente per aeromobile, nel caso di assicurazione prestata con polizza cumulativa.

In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente con la Società.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, gli indennizzi spettanti in caso di sinistro saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

L'assicurazione non vale in caso di contratto di durata inferiore all'anno.

 

B) DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dall'assicurazione:

a) gli infortuni derivanti dalla guida e dall'uso di mezzi di locomozione aerei  e subacquei, dalla guida di veicoli a motore o di natanti a motore, salvo quanto previsto nelle precedenti lett. i), l);

b) gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove ed allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità  pura;

c) gli infortuni causati da guerra, tumulti popolari (salvo quanto previsto nella precedente lettera e)), movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;

d) gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di' psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni;

e)    gli  infortuni derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati  dall'Assicurato;

f)     gli infortuni derivanti dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o con accesso a ghiacciai, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, sport aerei in genere;

g) gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove ed allenamenti),  salvo quanto previsto nella precedente lett. k);

h) le ernie e gli sforzi in genere;

i)        le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da  infortunio;

j)        le conseguenze dirette od indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.

 

Art. 1.03 Persone non assicurabili

L'assicurazione vale per persone di età non superiore ai 75 anni.

Per quelle che superano tale limite di età, l'assicurazione cessa alla prima scadenza annuale del premio senza che il contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti successivamente, premi che in tal caso verranno restituiti.

Non sono altresì assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, Aids, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco depressive.

 

Art. 1.04 Estensione territoriale

L'assicurazione vale in tutto il mondo fatta eccezione per il caso di inabilità temporanea, per il quale l'assicurazione vale soltanto per l'Europa e gli Stati Africani del Mediterraneo ed Asiatici del mediterraneo e del Mar Nero.

 

Art. 1.05 Dichiarazioni del contraente- forma delle comunicazioni

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente sui dati e circostanze oggetto di domanda da parte della Società.

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto il Contraente nel corso del contratto devono essere fatte con lettura raccomandata telegramma o telefax.

 

 

Art. 1.06 Pagamento del premio- Decorrenza dell' assicurazione e periodo di assicurazione

Il Contraente è tenuto a pagare, presso la Direzione della Società o la sede della Agenzia alla quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, il premio complessivo stabilito dalla polizza medesima.

L' esazione dei premi precedentemente eseguita al domicilio del Contraente non può in alcun modo invocarsi come deroga a tale obbligo.

La prima rata deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive vengono pagate contro rilascio di quietanze che messe dalla Direzione della Società, che devono portare la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l' importo.

L' assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto se in quel momento il premio è pagato; in caso diverso, decorre dalle ore 24 del giorno in cui si  effettua il pagamento

ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Per le rate successive alla prima è concesso un termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto alle ore 24 del giorno del pagamento del premio e delle spese, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

Trascorso il termine di 15 giorni di cui sopra, la Società ha il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, o di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

 

Art. 1.07 Variazioni di rischio- Altre assicurazioni

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni di rischio per cessazione o per cambiamento delle occupazioni professionali, delle altre attività dichiarate o delle condizioni nelle quali le stesse sono esercitate, il Contraente o l' Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società. Se la variazione implica aggravamento di rischio o rende impossibile la delimitazione del rischio assicurato con il presente contratto tale per cui la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, essa ha diritto, con effetto immediato, di recedere dal contratto secondo quanto stabilito nell' art. 1898 del Codice Civile.

Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione, secondo quanto stabilito dall' art. 1897 del Codice Civile.

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente altre assicurazioni presso la Società o altri assicuratori, il Contraente o l' Assicurato deve darne avviso alla Società stessa. Questa, 30 giorni dall' avviso, può escludere dall' assicurazione detto rischio o recedere dal contratto, con preavviso, in entrambi i casi, di almeno 15 giorni.

Se il Contraente o l' Assicurato omette intenzionalmente di darne avviso, la Società non è tenuta a corrispondere l' indennizzo.

 

Art. 1.08 Denuncia dell' infortunio - Obblighi dell' Assicurato

La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta entro 3 giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.  Successivamente l'Assicurato deve inviare, a periodi non superiori a 15 giorni sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni.

Quando l' infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società.

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l' Assicurato stesso. Se non viene adempiuto intenzionalmente all' obbligo della denuncia  ed agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l' Assicurato ed i suoi aventi diritto perdono  il diritto all'indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, la Società ha il diritto di ridurre l' indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

 

Art. 1. 09 Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l' indennizzo soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell' infortunio che risulti indennizzabile a termini di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; per tanto l' influenza che l' infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse posso portare all' esito delle lesioni prodotte dall' infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennizza per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall' infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

 

Art. 1.10 Morte

Se l' infortunio ha per conseguenza la morte dell' Assicurato e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno in cui l' infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte in parti uguali agli eredi legittimi o testamentari dell' Assicurato o, in alternativa, ai beneficiari appositamente designati.

 

Art. 1.11 Invalidità permanente 

Se l' infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entra 2 anni dal giorno nel quale l' infortunio è avvenuto, la Società liquida un indennizzo calcolandolo sulla somma assicurata per invalidità permanente totale accertato in base alle percentuali indicate nella seguente tabella:

 

Perdita totale, anatomica o funzionale di:                                     DX                                    SX

·        un arto superiore                                                                     70%                                  60%

·        una mano o un avambracci                                                     60%                                  50%

·        un pollice                                                                                18%                                  16%

·        un indice                                                                                 14%                                  12%

·        un medio                                                                                  8%                                    6%

·        un anulare                                                                                8%                                    6%

·        un mignolo                                                                             12%                                   10%

·        la falange ungueale del pollice                                                9%                                     8%

·        una falange di altro dito della mano                                                      1/3 del dito

 

Anchilosi:

·        della scapola omerale con arto in posizione                               

      favorevole, ma con immobilità della scapola                          25%                                20%

·        del gomito in angolazione compresa fra 120°

e 70° con prono - supinazione libera                                       20%                                15%

·        del polso in estensione rettilinea con prono-

supinazione libera                                                                    10%                                  8%

 

Paralisi completa:

·        del nervo radiale                                                                       35%                               30%

·        del nervo ulnare                                                                        20%                              17%

 

Perdita totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore:

·        al di sopra della metà della coscia                                                               70%

·        al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del

ginocchio                                                                                                     60%

·        al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio

della gamba                                                                                                 50%

 

Perdita totale, anatomica o funzionale di:

·        un piede                                                                                                       40%

·        ambedue i piedi                                                                                         100%

·        un alluce                                                                                                        5%

·        un altro dito del piede                                                                                   1%

·        la falange ungueale dell'alluce                                                                   2,5%

 

Anchilosi:

·        dell' anca in posizione favorevole                                                              35%

·        del ginocchio in estensione                                                                        25%

·        della tibio-tarsica ad angolo retto                                                              10%

·        della tibio-tarsica con anchilosi della sottoastragalica                              15%

 

Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno                                     15%

 

Perdita totale, anatomica o funzionale di:

·        un occhio                                                                                                25%

·        ambedue gli occhi                                                                                    100%

 

Sordità completa:

·         di un orecchio                                                                                        10%

·        di entrambi gli orecchi                                                                              40%

 

Stenosi nasale assoluta:

·        monolaterale                                                                                             4%

·        bilaterale                                                                                                 10%

 

Esiti di frattura scomposta di una costa                                                            1%

 

Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:

·        una vertebra cervicale                                                                                        12%

·        una vertebra dorsale                                                                                           5%

·        12 dorsale                                                                                                         10%

·        una vertebra lombare                                                                                         10%

 

Esiti di frattura di un metamero sacrale                                                                3%

 

Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme                                                5%

 

Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura

muscolare e limitazioni dei movimenti del capo e del collo                                                  2%

 

Perdita anatomica

·        di un rene                                                                                                          15%

·        della milza senza compromissioni significative della crasi

ematica                                                                                                             8%

 

La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più parti di organi o di arti in uno stesso infortunio, l'indennità viene stabilità mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.

Nei casi di invalidità  permanente non specificati nella tabella, l’indennizzo si stabilisce tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dalla suddetta tabella per l’arto superiore destro e la mano destra varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

 

Art. 1.12 Franchigia assoluta per invalidità permanente

I) La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alle seguenti franchigie assolute:

a)       5% sulla parte di somma eccedente euro 80.000,00 e fino a euro 160.000,00;

b)           10% sulla parte di somma eccedente euro 160.000,00

Pertanto sulla parte di somma assicurata:

-    eccedente euro 80.000,00 e fino euro 160.000,00, la Società non liquida alcun indennizzo se l’invalidità permanente è di grado non superiore al 5% della totale; se invece l’invalidità  permanente è superiore al 5% della totale, la Società liquida l’indennizzo solo per la parte eccedente;

-    eccedente euro 160.000,00, la Società non liquida alcun indennizzo se l’invalidità permanente è di grado non superiore al 10% della totale; se invece l’invalidità permanente è superiore al 10% della totale, la Società liquida l’indennizzo solo per la parte eccedente.

 

II)  Limitatamente agli infortuni derivanti dalla pratica dello sci opera una franchigia assoluta del 5%.

     Pertanto la Società non liquida alcuna indennità se l’invalidità permanente è di grado non superiore al 5% della totale; se invece l’invalidità permanente supera il 5% della totale, la Società liquida l’indennizzo solo per la parte eccedente, salvo quanto previsto al precedente comma I).

 

III)   Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado superiore al 20% della totale la Società liquida l’indennizzo riducendo alla metà le franchigie di cui sopra; nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado superiore al 30% della totale la Società liquida l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.

 

Art. 1.13 Inabilità temporanea.

Qualora l’infortunio abbia per conseguenza una inabilità dell’Assicurato ad attendere alle occupazioni dichiarate, la Società liquida la somma assicurata:

·   integralmente, per tutto il tempo in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica ad attendere alle proprie attività;

·   al 50%, per tutto il tempo in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle proprie attività.

L’indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per il periodo della necessaria cura medica e decorre dal  giorno successivo a quello dell’infortunio regolarmente denunciato o, in caso di ritardo, dal giorno successivo a quello della denuncia e cessa il giorno precedente a quello dell’avvenuta guarigione.

Nel caso in cui l’Assicurato non abbia inviato successivi certificati medici nel termine prescritto dall’art. 1.08, l’indennizzo decorre dalla data di guarigione pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore.

Detto indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di un anno dal giorno dell’infortunio.

 

Art. 1.14 Franchigia assoluta per inabilità temporanea

I) Nel caso in cui la somma assicurata per inabilità temporanea:

a) sia superiore a euro 20,00 ma non superiore a euro 26,00 la Società liquida l’indennità a partire dall’11°  giorno successivo a quello computabile a termini del precedente art. 1.13;

b)  sia superiore a euro 30,00 ma non superiore a euro 40,00 la Società liquida l’indennità a partire dal 16° giorno successivo a quello computabile a termini del precedente art. 1.13;

c)  sia superiore a euro 40,00 la Società liquida l’indennità a partire dal 21° giorno successivo a quello computabile a termini del precedente art. 1.13.

II)  Limitatamente agli infortuni derivanti dalla pratica dello sci la Società liquida l’indennità a partire dall’11° giorno successivo a quello computabile a termini del precedente art. 1.13, salvo quanto previsto al precedente comma I).

 

Art. 1.15 Indennità giornaliera da ricovero

Se in conseguenza di infortunio l’Assicurato viene ricoverato in istituto di cura la Società liquida una indennità per ogni giorno di ricovero nella misura di 1/1000 della somma assicurata per invalidità permanente con il limite giornaliero di euro 60,00 e per un periodo massimo di 300 giorni – anche non consecutivi – da quello dell’infortunio.

Il giorno di dimissione non è indennizzabile.

In detta limitazione giornaliera rientrano anche le somme eventualmente assicurate per lo stesso titolo con altre polizze infortuni che l’Assicurato ha in corso con la Società. Pertanto, in caso di sinistro, il Contraente dovrà comunicare l’esistenza di altre polizze infortuni delle quali sia beneficiario l’Assicurato e, nell’eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedessero l’importo sopraindicato, l’indennizzo sarà adeguato con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

La Società, a richiesta dell’Assicurato e su presentazione dei documenti giustificativi, corrisponde mensilmente anticipi sull’indennizzo dovuto, da imputarsi nella liquidazione definitiva.

 

Art. 1.16 Cumulo degli indennizzi

Gli indennizzi per inabilità temporanea e indennità giornaliera da ricovero sono cumulabili fra loro e pure con quelli per morte e invalidità permanente. Tuttavia dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza fra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Il diritto agli indennizzi per invalidità permanente, inabilità temporanea e indennità giornaliera da ricovero sono di carattere personale e quindi non trasmissibili agli eredi.

Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto.

 

Art. 1.17 Liquidazione

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento.

L’indennizzo viene corrisposto in Italia nella valuta avente corso legale in Italia.

La Società non è tenuta a corrispondere anticipi, salvo quanto previsto dagli articoli 1.15 e 1.18.

 

Art. 1.18 Controversie

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sul grado e durata dell’inabilità temporanea nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità di cui all’art. 1.09, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.

Il collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.

E' data facoltà al collegio di rinviare, dove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal collegio stesso, entro 2 anni, in tal caso il collegio può disporre la concessione di un anticipo da imputarsi nella liquidazione definitiva del sinistro.

 

Art. 1.19 Foro competente

Per le azioni riguardanti l'esecuzione del presente contratto e per ogni controversia di diversa da quelle previste dal precedente art. 1.18, foro competente a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

 

Art. 1.20 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60.mo giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dall'assicurazione, mediante lettera raccomandata, con preavviso di 15 giorni, rimborsando la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo tale ultimo termine o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

 

Art. 1.21 Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 60 prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria (esclusa la frazione di anno) e così successivamente, ma col limite di 2 anni per ogni tacito rinnovo.

 

Art. 1.22 Rinuncia all'azione di rivalsa

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile dell'infortunio, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato e dei sui aventi causa contro i responsabili dell'infortunio.

 

Art. 1.23 Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stata anticipato dalla Società.

 

Art. 1.24 Rinvio alla Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

 

Art. 1.25 Variazione nella persona del Contraente

In caso di alienazione dell'azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente deve trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare

il contratto per la parte che lo riguarda.

Nel caso di fusine della società contraente, il contratto continua con la società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Nei casi di scioglimento della società contraente o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione. Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente, od aventi causa, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

 

Art. 1.26 Variazioni delle persone assicurate

L'assicurazione vale per le persone designate in polizza ed in quanto permanga rispetto ad esse il rapporto in considerazione del quale fu fatta l'assicurazione.

Le variazioni del personale assicurato devono essere comunicate alla Società restando inteso che:

se le variazioni comportano un aumento del premio, la Società ne prende atto con appendice e la Contraente è obbligata al pagamento del relativo premio entro 15 giorni dalla ricezione dell'appendice stessa;

la cessazione dei singoli Assicurati, che comunque deve essere adeguatamente documentata, non seguita da sostituzione dà luogo ad una corrispondente riduzione di premio a partire dalla prima scadenza annuale successiva.

 

Art. 1.27 Assicurazione in base alle retribuzioni, al numero del personale assicurato o ad altre forme di indicazione non nominativa delle persone assicurate

 Si intendono valide le seguenti  condizioni:

a)    Esonero denuncia infermità, difetti fisici e mutilazioni

Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo restando il disposto dell’art. 1.09 (Criteri di indennizzabilità)

 

b)    Esonero denuncia altre assicurazioni

A parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni di assicurazione, il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per lo stesso rischio; permane invece l’obbligo per il Contraente di denunciare le altre eventuali assicurazioni  che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza.

c)   Retribuzione

Per retribuzione si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni: oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi comprese le provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere eccezionale.

Fa parte della retribuzione anche l’equivalente del vitto e dell’alloggio eventualmente dovuti al dipendente nella misura convenzionalmente concordata.

Per la liquidazione dell’indennizzo si considera retribuzione quella che l’infortunato ha percepito per i titoli di cui sopra, nei dodici mesi precedenti quello in cui si è verificato l’infortunio, comprese le somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese, purché su esse sia conteggiato o sia conteggiabile il premio di assicurazione.

Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l’identificazione di tale persone, per la determinazione delle rispettive somme assicurate e per il computo del relativo premio si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente.

 

d)     Numero

Il contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le generalità delle persone da ritenersi assicurate. Tali persone dovranno essere in condizioni di assicurabilità a norma dell’art. 1.03 delle presenti condizioni generali di assicurazioni. Per l’identificazione delle medesime si fa riferimento ai libri di amministrazione del Contraente ed agli altri registri per le assicurazioni sociali, documenti che il Contraente stesso si obbliga ad esibire in qualsiasi momento alle persone incaricate dalle Società di effettuare accertamenti e controlli.

 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide solo se espressamente richiamate nella relative appendici di polizza)

1. Limitazione della garanzia agli infortuni professionali

A deroga dell’art. 1.02 “Oggetto e delimitazioni dell’assicurazione”, la garanzia vale esclusivamente per gli infortuni che l’Assicurato subisca nell’esercizio dell’occupazioni professionali principali ed accessorie dichiarate.

 

2. Limitazione della garanzia agli infortuni extra-professionali

A deroga dell’art. 1.02 “Oggetto e delimitazioni dell’assicurazione”, la garanzia vale esclusivamente per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento di ogni normale attività che non abbia carattere professionale.

Restano quindi esclusi tutti gli infortuni verificatisi durante lo svolgimento dell’attività a carattere professionale e comunque, per coloro i quali siano soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quelli che si dovessero verificare in circostanze tali da farli rientrare nella sfera di competenza della suddetta assicurazione obbligatoria.

 

3. Estensione della garanzia alle ernie e agli sforzi.

A parziale deroga dell’art. 1.02, B) “Delimitazioni dell’assicurazione” lett. h) e fermi comunque i criteri di indennizzabilità di cui al precedente art. 1.09, la garanzia comprende – limitatamente ai casi di invalidità permanente, in misura non superiore al 10% della relativa somma assicurata.

 

4. Rimborso spese di cura

La garanzia copre, fino a concorrenza della somma assicurata in polizza, le seguenti spese sostenute in conseguenza dell’infortunio:

-          onorari dei chirurghi e dell’equipe operatoria;

-          spese per l’uso della sala operatoria;

-          spese per medicinali prescritti dal medico curante;

-          onorari dei medici;

-          spese relative ad accertamenti diagnostici

-          spese per il trasporto dell'Assicurato in istituto di cura con autoambulanza.

La Società effettua il rimborso delle spese sostenute agli aventi diritto previa presentazione dei documenti giustificativi a cura ultimata.

 

5 Indennità giornaliera da ingessatura

Qualora a seguito di infortunio venga applicato apparecchio gessato, la Società liquida un'indennità giornaliera nella misura di 1/1000 della somma assicurata per invalidità permanente - con il limite giornaliero di €. 52,00 - fino alla rimozione dell'apparecchio gessato, per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica ad attendere alle attività professionali dichiarate.                

Detta indennità non si cumula con quella prevista dall'articolo 1.15 "Indennità Giornaliera da ricovero" per il tempo di ricovero in istituto di cura e viene corrisposta per un periodo massimo di 40 giorni.

 

6 Responsabilità Civile del Contraente

La Società si obbliga a tenere  indenne il Contraente di quanto egli sia tenuto a pagare per danni corporali o di morte (capitali, interessi e spese) agli Assicurati o aventi diritto a sensi di polizza, quale responsabile civile a norma di legge per gli infortuni avvenuti in dipendenza dei rischi assicurati e indennizzabili ai sensi della presente polizza.

Tale garanzia è prestata per ciascun infortunato fino a concorrenza di un ulteriore importo, pari a quello che sarebbe dovuto secondo le condizioni di polizza a titolo di indennizzo per l'assicurazione infortuni, fino ad un limite massimo di Euro 300,00, nel caso di un evento che colpisca più persone, l'importo complessivo a carico della società non potrà superare il limite massimo di Euro 1.500.000,00.

L'Assicurazione vale nel caso in cui l'infortunato od i suoi beneficiari non si accontentino dell'indennizzo previsto dalla presente polizza e avanzino maggiori pretese di risarcimento per responsabilità civile del Contraente. In tal caso, l'importo dell'indennizzo viene accantonato per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

Ove l'infortunato o i beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile o in essa rimangano soccombenti, l'importo accantonato è pagato sotto deduzione delle spese sostenute per resistere all'azione di danno.

Se con i beneficiari destinati in polizza o indipendentemente da essi, altri aventi diritto al risarcimento per l'infortunio subito dall'Assicurato avanzino pretese di danno verso

il Contraente, l'assicurazione vale anche nei riguardi delle richieste di questi ultimi concorso o meno con quelle dei beneficiari, fermi sempre i limiti di cui al comma secondo della presente condizione particolare.

L'assicurazione non è prestata quando gli infortunati siano amministratori di società a responsabilità limitata, soci di una società a responsabilità illimitata che contraenti della polizza, ovvero parenti od affini del Contraente, dell'amministratore o dei socio anzidetto, stabilmente con loro conviventi.

La Società assume fino a quando ne ha interesse, sostenendone le spese a  termine di legge, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad esso competenti.

Il Contraente deve al più presto informare la Società (trasmettendole in ogni caso documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza) delle pretese avanzate dagli infortunati o dai beneficiari, dell'inizio di ogni causa civile e penale e nominare gli avvocati o procuratori designati dalla Società per la difesa, restando in facoltà del Contraente di aggiungerne altri a proprie spese.

 

7. Adozione della tabella di legge (I.N.A.I.L.)

A deroga dell'art.l.11 "Invalidità Permanente" si conviene che l'accertamento del grado di invalidità permanente avverrà in base alle percentuali previste dalla "tabella INAIL" di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come in vigore al 24 luglio 2000.

 

8. Estensione della garanzia alla guida di autocarri

A parziale deroga dell' art. 1.02, l'assicurazione comprende la guida di autocarri in genere, di trattori stradali, di autotreni, di autoarticolati e autosnodati.

 

9. Dirigenti

A parziale deroga dell'art. 1.01 "Definizione di infortunio" e 1.11 "Invalidità permanente", si conviene tra le Parti quanto segue:

per la definizione di infortunio professionale si fa riferimento alla legge infortuni sul lavoro di cui al D.P.R 30.6.1965, n. 1124 T.U., come in vigore al 24 Luglio 2000;

la tabella di determinazione dell'invalidità permanente di cui all'art, 1.11 si intende sostituita da quella prevista nel D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 'I'.U., come in vigore al 24 Luglio 2000; inoltre, le percentuali di invalidità permanente indicate nella tabella anzidetta, si applicano sulle somme assicurate in polizza per invalidità permanente assoluta e l'indennizzo viene liquidato in contanti anziché sotto forma di rendita; quando, in conseguenza di infortunio, l'attitudine del dirigente assicurato venga ridotta in misura tale che non sia più obiettivamente possibile la prosecuzione dell'attività di dirigente in genere e quindi del rapporto di lavoro con il Contraente, l'indennità per invalidità permanente verrà liquidata al 100% sul capitale assicurato in polizza per il caso di invalidità permanente, fermo restando quanto disposto dell'art. 1.09 "Criteri di indennizzabilità".

 

10. Dirigenti-Malattie professionali

L'assicurazione si intende estesa anche alle "malattie professionali" che si manifestassero nel corso della validità della polizza, intendendosi come tali quelle riconosciuto per l'industria esercitata dal Contraente dalla legge infortuni di cui alla precedente condizione particolare 9. - let a), fermo quanto previsto dall'art. 1.02 B) "Delimitazioni dell'assicurazione" - lett. j) e che producano la morte o riducano l'attitudine generica in misura superiore al 10%.

Agli effetti di tale estensione, il Contraente  dichiara che i dirigenti da assicurare non                     presentano alcuna manifestazione morbosa che possa farli ritenere affetti da qualsiasi delle malattie professionali, mentre si impegna, nel caso di inclusione in Garanzia di altre persone, a ragguagliare  preventivamente la Società sulle condizioni dei singoli.

Il periodo massimo utile per procedere alla valutazione definitiva del danno "malattie professionali" viene fissato in 2 anni dal giorno della denuncia della malattia.

Si intende confermato agli, effetti dell'assicurazione "malattie -professionali" quanto previsto dalla precedente condizione particolare 9."Dipendenti"- lett. b) e c).

 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Polizza n. 222296116 

                                                                                                    Spett.le G.G.L. CLIM

                                                                                                    Casella postale 10012

                                                                                                    20120 Milano

 

                                              DENUNCIA DI INFORTUNIO

 

Data del sinistro …………………..ora del sinistro ………… Luogo…………………………….

 

Indicare la disciplina sportiva (o allenamento) durante la quale è avvenuto il sinistro ………

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

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Generalità del tesserato infortunato ………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………tel…………..…………………

 

Numero tessera CSI ……………….. Anno ………………. Rilasciata in data ………………...

 

Società sportiva ……………………………………………………………………………………..

(denominazione)

 

…………………………………………………………………………………………………………………

                                  (indirizzo)                                                                                         (telefono)

 

 

Descrizione chiara e circostanziata delle cause che hanno provocato il sinistro : …………..

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

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Tipologie delle lesioni subite ……………………………………………………………………….

 

Generalità e domicilio di eventuali testimoni …………………………………………………….

 

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(Allegare fotocopia tessera CSI e certificato medico o di Pronto Soccorso)

 

Il sottoscritto dichiara che tutto quanto sopra esposto corrisponde a verità

 

                                                                       Firma del denunciante

 

                                        ………………………………………………………………………..